01 Le nuove tariffe incentivanti |
Dall' 01 gennaio al 31 dicembre 2009 saranno decurtate del 2%. Dall' 01 gennaio al 31 dicembre 2010 saranno decurtate del 4%, dopo il 2010 il ministero decreterà altre tariffe, forse... Sapendo che dalla decisione di partenza alla richiesta delle tariffe incentivanti occorrono circa 6-8 mesi possiamo ipotizzare a quale scaglione apparterremo L'Impianto Fotovoltaico è INTEGRATO quando è montato:
L'Impianto Fotovoltaico è PARZIALMENTE INTEGRATO quando è montato:
L'Impianto Fotovoltaico è NON INTEGRATO quando è montato:
Nota Bene : l'impianto integrato ha l'incentivo maggiore, ma le controindicazioni sono molto potenti:
Approfondimento utile con l'articolo irraggiamento solare medio in Italia, completato dall' esempio di calcolo producibilità attesa variare dell' orientamento, dell'inclinazione e della tempereratura.
Conclusioni Occorre fare bene i conti con i dati di fatto propri (direzione dell'asse del tetto, inclinazione della falda e latitudine dell'edificio) prima di scegliere quale tipologia di impianto adottare, poichè avere un incentivo minore del 19% (0,40 anzichè 0,49 tipologia A) ma un impianto che rende il 10% in più per il raffrescamento ed il 20% in più per una più corretta inclinazione, è senza dubbio più remunerativo. link al testo integrale del DM 19 febbraio 2007 e i suoi allegati link ad un esempio bilancino costi-ricavi impianto 19 kW link ad ITER soldi e tempi Vediamoci più chiaro L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto alla tariffa incentivante. Le tariffe incentivanti maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici inferiori a 3 kW che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente. Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella Tabella saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell'incentivo. I Ministeri competenti ridefiniranno invece con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010. In aggiunta a tale incentivo il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:
Si sottolinea che, contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto il nuovo decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell'energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata). II soggetto responsabile dell'impianto è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19/02/07, a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: a) le persone fisiche b) le persone giuridiche c) i soggetti pubblici d) i condomini di unità abitative e/o di edifici In merito al riconoscimento del livello di parziale o totale integrazione architettonica, gli allegati 2 e 3 al DM 19/02/07 definiscono le diverse tipologie d'integrazione ammesse ai fini del riconoscimento dell'incentivo. Si evidenzia che la tariffa può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili: a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori a 3 kW) della sopra riportata tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (autoproduttori ai sensi dell'art 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999); b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica; c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell'impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata; d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Si evidenziano inoltre le principali motivazioni, di carattere procedurale o tecnico, che possono comportare l'esclusione dagli incentivi dopo l'entrata in esercizio dell'impianto:
Le tariffe incentivanti non sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento da sostenere per la costruzione dell'impianto stesso. Le tariffe incentivanti sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell'investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell'edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica. Infine le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica. Fonte:GSE |