AEEG manuale di scambio sul posto |
AEEG direzione energia elettrica Milano 12 aprile 2006 manuale operativo dello scambio sul posto sommario
01 Introduzione Qualora un soggetto sia titolare o abbia la disponibilità di un impianto di potenza fino a 20 kW alimentato da fonti rinnovabili, può, in alternativa: a) vendere sul mercato libero l’energia elettrica prodotta: - attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi; - attraverso la Borsa elettrica; b) vendere al gestore di rete a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta cui l’impianto è collegato, ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03(n1) c) usufruire del servizio di scambio sul posto, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato. Sulla base della scelta effettuata, ai fini della cessione dell’energia elettrica, si applicano, rispettivamente, i seguenti provvedimenti:
Il soggetto cui rivolgersi per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto è l’impresa distributrice territorialmente competente. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il soggetto titolare dell’impianto si configura come produttore e vende l’energia elettrica. Nel caso dello scambio sul posto, invece, il soggetto che richiede il servizio si configura come cliente finale, e pertanto: - deve aver sottoscritto un contratto di fornitura (se è cliente vincolato) o i contratti di trasporto e di dispacciamento (se è cliente libero); - non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla, anche in maniera differita nel tempo, per coprire i propri consumi. Ciò premesso, nel seguito del presente documento sono presentate e descritte le modalità di applicazione del servizio di scambio sul posto, anche in presenza di particolari incentivazioni in conto energia.
2. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 assegna all’Autorità il compito di definire le condizioni tecnico-economiche per il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a 20 kW. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 prevede altresì che, nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03, si definiscono fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). L’articolo 17 del medesimo decreto legislativo prevede l’inclusione di alcune tipologie di rifiuti, ivi specificate, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, l’Autorità ha pubblicato la deliberazione n. 28/06, che disciplina il servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili fino a 20 kW. 3. La disciplina dello scambio sul posto: i concetti fondamentali Cosa si intende con il termine scambio sul posto Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Per quali impianti si applica lo scambio sul posto Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW alimentati dalle fonti rinnovabili e dai rifiuti ammessi a beneficiare del trattamento previsto per le fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride definite come le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. Quali sono i vantaggi dello scambio sul posto Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve. Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente). Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute. L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita. Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica secondo una modalità tra quelle presentate nel paragrafo 1, lettere a) o b). Qual è il rapporto tra il soggetto che richiede lo scambio sul posto e il sistema elettrico Il soggetto che richiede l’applicazione del servizio di scambio sul posto viene considerato, dal punto di vista del sistema elettrico, come un cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore. Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per poter immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Tale soggetto è invece tenuto alla stipula dei normali contratti previsti per i clienti finali e alla relativa regolazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 28/06 (13 febbraio 2006) il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto può essere sia un cliente libero che un cliente vincolato. A chi ci si deve rivolgere per l’erogazione del servizio di scambio sul posto Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, occorre rivolgersi all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto. Tale impresa propone, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, una bozza di contratto per lo scambio sul posto, indicando altresì le tempistiche previste per l’attivazione del servizio di scambio comprensive dell’eventuale adeguamento o realizzazione della connessione. Chi è il Richiedente Il Richiedente è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui è titolare o ne ha la disponibilità. Chi è il Gestore contraente Il Gestore contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto del Richiedente: è la controparte contrattuale del Richiedente per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto. 4. Gli schemi di connessione e di misura Per la descrizione degli schemi di connessione e misura sarà utilizzata la seguente simbologia: La delibera n. 28/06 precisa che si può usufruire del servizio di scambio sul posto solo se lo scambio di energia elettrica con la rete (immissioni e prelievi) avviene per mezzo di un unico punto di connessione. Pertanto sono esclusi dalla possibilità di usufruire del servizio di scambio sul posto le seguenti tipologie di connessione alla rete: Tuttavia si ricorda che la produzione degli impianti connessi secondo il suddetto schema può sempre essere venduta attraverso una delle modalità riassunte al paragrafo 1. Esclusa tale possibilità, la connessione degli impianti di produzione che intendono avvalersi del servizio di scambio sul posto può essere sempre riconducibile ad uno dei seguenti schemi semplificati: Nel caso B) l’energia elettrica immessa e quella prelevata sono misurate direttamente dal contatore M1. Il saldo in energia, definito come differenza tra immissioni e prelievi in un dato periodo temporale è pari a: Si= M1(u) – M1(e) Nel caso C), invece, il saldo in energia è pari a: Si = M2(u) – M1(e) – M2(e) La responsabilità e la remunerazione per il servizio di misura Per l’applicazione del servizio di scambio, il Gestore contraente è responsabile, come per tutti i clienti finali, del servizio di misura, che consiste nell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura e nella rilevazione e registrazione dei dati. Per tale servizio il Gestore contraente, che coincide con l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato il cliente, riceve dal cliente – nell’ambito dei contratti di fornitura (se si tratta di un cliente vincolato) o di trasporto (se ritratta di un cliente libero) – la tariffa di cui all’articolo 39 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 05/04. Per l’applicazione del servizio di scambio sul posto sono sufficienti le configurazioni di misura sopra descritte. Per quei casi in cui è necessario disporre anche della misura dell’energia elettrica prodotta o consumata si rimanda al successivo paragrafo 9. 5. L’applicazione della disciplina dello scambio sul posto per clienti finali vincolati e liberi 5.1 Il caso dei clienti finali liberi Nel caso dei clienti finali liberi, lo scambio sul posto viene regolato con riferimento all’Anno, definito come:
Al termine di ogni Anno, come sopra definito, il Gestore contraente calcola il saldo, pari all’energia immessa meno l’energia prelevata. Esempio Per un contratto avente validità dal 7 giugno 2006 al 12 settembre 2010:
Ai fini del calcolo del saldo, il Richiedente può scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative: a) saldo annuo: l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro sulla base dell’Anno, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene immessa e prelevata; b) saldo annuo per fasce: l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro sulla base dell’Anno in ciascuna fascia oraria. Il saldo annuo per fasce può essere scelto dal Richiedente solo se l’energia elettrica immessa e quella prelevata sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria. Qualora, in un dato Anno, il saldo risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all’Anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un dato Anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni successivi all’Anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato. 5.2 Il caso dei clienti finali vincolati Nel caso dei clienti finali vincolati, lo scambio sul posto viene regolato con riferimento all’Anno Contrattuale, definito come:
Al termine di ogni Anno Contrattuale, come sopra definito, il Gestore contraente calcola il saldo, pari all’energia immessa meno l’energia prelevata. Esempio Per un contratto avente validità dal 7 giugno 2006 al 12 settembre 2010: - il primo saldo sarà calcolato con riferimento al periodo 7 giugno 2006-6 giugno 2007; - i saldi successivi faranno sempre riferimento al periodo di un anno avente inizio il 7 giugno e fine il 6 giugno dell’anno successivo; - l’ultimo saldo sarà calcolato con riferimento al periodo 7 giugno 2010-12 settembre 2010. Nel caso in cui il Richiedente sia un cliente finale vincolato che beneficia delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, lo scambio sul posto viene regolato con riferimento all’Anno del cliente libero (paragrafo 5.1) anziché all’Anno Contrattuale. I clienti vincolati non possono scegliere tra saldo unico e saldo per fascia. Infatti, per essi, la metodologia di calcolo del saldo dipende dal tipo di rilevazione effettuata dal contatore installato per la misura dell’energia elettrica prelevata: a) se il contatore del Richiedente non misura l’energia elettrica per fascia, l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro in un saldo unico indipendente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica è immessa o prelevata; b) se il contatore del Richiedente misura l’energia elettrica per fascia, l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro separatamente in ciascuna fascia oraria. Come per i clienti liberi, i saldi maggiori di zero sono riportati a credito per la compensazione, in energia, di eventuali saldi negativi relativi ad un periodo di fatturazione successivo, e il saldo positivo relativo ad un dato Anno Contrattuale può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni Contrattuali successivi all’Anno Contrattuale in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno Contrattuale successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato. 6. Il calcolo delle grandezze necessarie ai fini dello scambio sul posto Ai fini dell’applicazione dello scambio sul posto, sono necessarie solo le misure dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata, secondo quanto già esposto al paragrafo 4. A partire dalle suddette misure, il Gestore contraente calcola, per ogni anno i: a) Il Saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nell’anno i; b) Il Saldo Positivo Scaduto (SPSi), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all’anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti anni; c) Il Saldo annuale riportabile (SRi), pari a:
d) Il Prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:
I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati, a seconda dei casi, con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie. Se il cliente è libero, il Gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura considerando l’energia elettrica prelevata dal Richiedente nell’anno i pari a Pi. Al valore Pi si applica altresì il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo. Se il cliente è vincolato, il Gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita secondo le usuali modalità amministrative e di fatturazione, attribuendo al Richiedente, in ciascun anno, una quantità di energia elettrica prelevata pari al quantitativo Pi. Ciò significa che, a prescindere da eventuali fatturazioni in acconto attribuite sulla base di letture presunte, il valore di Pi (anche quando è pari a zero) è l’energia elettrica che deve essere considerata come il consumo del cliente ai fini del calcolo delle bollette (se è vincolato) o dei corrispettivi di trasporto, misura e dispacciamento (se è libero). L’applicazione dello scambio sul posto consente di non dover acquistare l’energia elettrica consumata in più rispetto a Pi anche se è stata prodotta in periodi temporali diversi rispetto al consumo. Per i soggetti che hanno sempre immissioni maggiori dei prelievi, il prelievo Pi attribuito ai fini della fatturazione sarà quindi pari a zero. Osservazione Poiché un contratto di fornitura di energia elettrica comprende componenti tariffarie di diverso tipo (proporzionali all’energia elettrica prelevata, proporzionali alla potenza disponibile, fisse per punto di prelievo, ecc.), l’attribuzione ad un cliente di un prelievo nullo azzera le componenti proporzionali all’energia elettrica prelevata, ma non le eventuali componenti fisse o proporzionali alla potenza. Queste ultime componenti tariffarie, infatti, sono destinate a remunerare, tra l’altro, i costi della connessione alla rete e i costi di misura, costi che sussistono anche quando il cliente non preleva energia elettrica. Pertanto anche un cliente che ha un saldo annuo di scambio positivo sarà tenuto a pagare le componenti tariffarie che non dipendono dall’energia elettrica prelevata. 7. Esempi di calcolo delle grandezze necessarie per lo scambio sul posto Nel seguito vengono riportati due esempi relativi all’applicazione dello scambio sul posto. Il primo è relativo al caso di saldo annuo unico non per fascia.
Viene in particolare evidenziato, per ciascun anno i-esimo, il calcolo del saldo Si, del saldo riportabile SRi, del saldo positivo scaduto SPSi e del prelievo Pi. Anno 1 – L’energia immessa è maggiore dell’energia prelevata. Al cliente viene attribuito un prelievo di energia elettrica pari a zero ed il saldo positivo è accantonato per gli anni successivi. Anno 2 – I prelievi sono maggiori delle immissioni, e quindi il saldo annuo è negativo, ma avendo accumulato un saldo positivo, una parte di tale saldo viene utilizzata per compensare il saldo negativo. Pertanto è come se il cliente non avesse prelevato energia. La rimanente parte del saldo positivo del primo anno può ancora essere utilizzata negli anni 3 e 4. Si osserva che il saldo positivo maturato nell’anno 1 non è completamente utilizzato nei successivi tre anni e pertanto nell’anno 5 compare un saldo positivo scaduto pari a 370 kWh, che comporta, per il Richiedente, la perdita della possibilità di consumare senza spese tali 370 kWh. Si osserva anche che: - nell’anno 1 e nell’anno 3 sono maturati saldi positivi, rispettivamente per 700 e 50 kWh; - una parte del saldo positivo dell’anno 1 (pari a 130 kWh) è utilizzata nell’anno 2, quindi alla fine dell’anno 2 resta un saldo positivo dell’anno 1 pari a 570 kWh; - il saldo negativo relativo all’anno 4 (pari a 200 kWh) è compensato interamente dal saldo positivo dell’anno 1, che è stato maturato precedentemente a quello dell’anno 3. Ciò perché, in presenza di un saldo negativo da compensare, si utilizzano prioritariamente le quote del saldo positivo maturate prima e non ancora scadute. Per ciascun anno i-esimo le tariffe dell’energia elettrica sono applicate esclusivamente al prelievo Pi, come se i consumi totali annui del cliente fossero pari a Pi.
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