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DECRETO RIPRESA TOTALE da Gazzetta Ufficiale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire
misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed
all'economia, in materia di politiche sociali nonche' misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
Emana
 
Il seguente decreto-legge:
 
 
Art. 1
 
 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
 
1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e
sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare
un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e
dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province
autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della
rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono
specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di
organizzazione dell'attivita' di sorveglianza attiva effettuata a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di
continuita' assistenziale nonche' con le Unita' speciali di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I
predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre
temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da
SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome
possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere
ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di
idoneita', con effetti fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad
implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le
strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre
2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati
identificati attraverso le attivita' di monitoraggio del rischio
sanitario, nonche' di tutte le persone fragili la cui condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano
le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con
l'obiettivo di assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio e
assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare
i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in
isolamento domiciliare o quarantenati nonche' per i soggetti cronici,
disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non
autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del
dolore, e in generale per le situazioni di fragilita' tutelate ai
sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal
fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di
organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei
limiti indicati al comma 10.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o di comunita',
per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le
Unita' speciali di continuita' assistenziale e i servizi offerti
dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di cui al comma 4,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di
lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto
unita' infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attivita'
assistenziali svolte e' riconosciuto agli infermieri un compenso
lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte
ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalita', a
decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri
in numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti, attraverso
assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al
comma 10.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita' delle Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata per l'anno 2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al periodo
precedente e' consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione
del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuita'
assistenziali, ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita
rendicontazione trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di
competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze, in
sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere
le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari
territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
a supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore
settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita' svolte e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi.
8. Per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie territoriali, cosi' come implementate nei piani
regionali, le regioni e le province autonome provvedono
all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di
telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23
marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e'
complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10
milioni di euro per la retribuzione dell'indennita' di personale
infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del
medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei
commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a
valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 e' autorizzata, per
l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi
5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di
332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale
di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e' autorizzata, per
l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine e'
conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita'
legate alla distribuzione delle centrali operative a livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione
complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A
che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le
finalita' di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere
complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province
autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali
provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito
centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 4 e 8, a decorrere
dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede
a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 2
 
 
Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19
 
1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito
ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita' in regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensita' di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento
significativo della domanda di assistenza in relazione alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo
la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale
incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti
letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con
relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e
ristrutturazione di unita' di area medica, prevedendo che tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita' di
immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante
integrazione delle singole postazioni con la necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le
risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque
fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo
massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna
delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal
COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a
consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e
assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti
sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a
implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province
autonome possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A
tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 e' riportato
nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, che
forma parte integrante del presente decreto.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le
parole "del personale del comparto sanita'" sono inserite le
seguenti: "nonche', per la restante parte, i relativi fondi
incentivanti"; dopo le parole: "in deroga all'articolo 23, comma 2
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le
seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale";
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le
parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando
l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della
provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al
comma 1, ivi incluse le indennita' previste dall'articolo 86, comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018".
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a) e 5, e all' articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della
tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del
presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unita' di
personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da
assumere o gia' assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1
e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000
euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere
dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del
presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al
Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci giorni,
durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. Decorso il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del
presente articolo, per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa
complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667
euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle
attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di
trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di
25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al
fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente
comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020
e per gli importi indicati nell'Allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e
gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla
rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito
centro di costo "COV-20", di cui all'art. 18 del decreto legge 18 del
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A
decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo
alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di
1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la
Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture
movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario
procedera', nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani,
garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia
autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario
delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del
piano di cui al comma 1 e' svolto a titolo gratuito, nel rispetto
delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal
Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli
obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende
assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente
alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di
attivita' presso il comune competente.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario e' delle
aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in tutto o in
parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse"
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 3
 
 
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
 
1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente
all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione
per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei
casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle
eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della
ordinaria durata legale del corso di studio, delle attivita'
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento
del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.".
 
Art. 4
 
 
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per
l'emergenza COVID-19
 
1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province
autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture
inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione
di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento
tariffario per le attivita' rese a pazienti COVID. Il riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per le finalita' emergenziali previste dai
predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno
2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3,
comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti
COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118,
compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno
2020.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo,
su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente
articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di
apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresi' una temporanea
sospensione delle attivita' ordinarie in funzione anche di quanto
previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e'
abrogato.
 
Art. 5
 
 
Incremento delle borse di studio degli specializzandi
 
1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 6
 
 
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore
informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
 
1. In considerazione delle funzioni che e' chiamato ad assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 7
 
 
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione
 
1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie, nonche' di programmazione tecnico
sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento,
monitoraggio dell'attivita' tecnico sanitaria regionale, puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, nonche' dati reddituali riferiti all'interessato e al suo
nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive
dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo
le modalita' di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre
2016, n. 262.
2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura
regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali,
anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo
9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le modalita' di acquisizione dei dati dai
sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati,
nonche' i tempi di conservazione dei dati trattati.
 
Art. 8
 
 
Proroga validita' delle ricette limitative dei farmaci classificati
in fascia A
 
1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti gia' in
trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a
prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita' di erogazione attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il
piu' possibile esteso, la validita' della ricetta e' prorogata per
una durata massima di ulteriori 30 giorni.
2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali di cui al
comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validita' e'
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello
specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validita' della ricetta e'
estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6
pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60
giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le
disposizioni piu' favorevoli gia' previste, tra cui quelle per le
patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto
2014, n.114.
4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento
della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere
contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le
indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche
ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione
medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non
sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e
distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.
 
Art. 9
 
 
Proroga piani terapeutici
 
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili,
dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per
incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per
la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie
respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia
ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano
procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi
piani terapeutici.
 
Art. 10
 
 
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
 
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale
infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le
professioni sanitarie"; la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.";
b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e
socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e' sostituita dalla
seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad
uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato
elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi
similari;".
Art. 11
 
 
Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
 
1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'assistito" sono inserite le
seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del
Servizio sanitario nazionale";
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono
aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al
comma 15-ter";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il FSE e' alimentato con
i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in
maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni
sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali
sia al di fuori degli stessi, nonche', su iniziativa dell'assistito,
con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE
aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.";
d) il comma 3-bis e' abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le
seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo
le parole "l'assistito", sono aggiunte le seguenti: "secondo le
modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";
f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti
modificazioni:
- dopo le parole "per la trasmissione telematica", sono inserite le
seguenti: ", la codifica e la firma remota";
- le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le
seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
"4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e
relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA,
comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal
decreto di cui al punto 3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di
assicurare in interoperabilita' le funzioni del FSE, secondo le
modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
punto 3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le
modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con
i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on
line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto disposto
dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.";
h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono
inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici,
" e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario
nazionale," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le ricette e le
prestazioni erogate non a carico del SSN," e, dopo la parola
"integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' i dati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo
referto, secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3)
del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le
liberta' degli interessati,";
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
"15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7,
sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
15-nonies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui
al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche
con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di
cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati
relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e
tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i
dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia
autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle
prenotazioni.".
Art. 12
 
 
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle
nascite e ai decessi
 
1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione
cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non
ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le
relative modalita' tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
 
Art. 13
 
 
Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
 
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del trattamento, anche
in contitolarita' con altri soggetti che fanno parte o partecipano al
Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive
di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati
personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e
relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del
Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie
individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare
rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche
anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla
comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica
italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono
individuati in una o piu' specifiche direttive del presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche' del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici
scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, le fonti amministrative utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma
sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in
maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale
dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere
comunicati, per finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo
decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle
indagini statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo
in forma anonima e aggregata.
6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
 
Art. 14
 
 
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini
previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita'
speciali
 
1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000
milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del
commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita'
speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo,
le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio
effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo
della protezione civile e del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione
puo' disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita' speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita' connesse alle proroghe di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse gia' stanziate a legislazione
vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
 
Art. 15
 
 
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e
disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
 
1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare
all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione
del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali sia
percepita l'indennita' di cui all'articolo 84, comma 1 o agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di
contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver
svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.
 
Art. 16
 
 
Misure straordinarie di accoglienza
 
1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per
l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo
restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e successive modificazioni, in materia di servizi per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
Art. 17
 
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18
 
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti "e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta',
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630
del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare ".
 
Art. 18
 
 
Utilizzo delle donazioni
 
1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
"a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020."
b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le
seguenti: "regioni e province autonome e loro enti, societa' e
fondazioni,"
c) al comma 5, dopo le parole "per la quale e'" e' aggiunta la
seguente: "anche".
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia' disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei
citati conti correnti.
 
Art. 19
 
 
Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare
 
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico
ed economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del personale militare sul portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata la spesa di euro
84.132.000 per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969 per l'anno 2021, si provvede, quanto a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
 
Art. 20
 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale sanitario
e delle sale operative
 
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e
paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di
euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 21
 
 
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e
reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio
permanente
 
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
 
a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:
 
"Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020,
2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento
della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,
possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche
previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di
appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento
della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente
rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale,
di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022
partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente,
possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche
previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati,
al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell'iter concorsuale.".
 
b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:
 
"Art. 2197-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e
nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata,
come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e'
autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta
con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso
per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30
dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in
servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa
abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia
e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della
formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.".
 
Art. 22
 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - Operazione "Strade
sicure"
 
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo
74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' integrato di ulteriori 500
unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 23
 
 
Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai
prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e
dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento
dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata,
per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro
838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di
prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per
videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del
Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita
polizza assicurativa in favore del personale appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro
220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'Interno.
 
Art. 24
 
 
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
 
1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto
per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista
dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da
quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 25
 
 
Contributo a fondo perduto
 
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di
cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del
testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27,
e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai
lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa
sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo
n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui
al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative,
l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8,
nonche' quelle relative ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto
legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al
comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con
cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di
Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in
tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato
superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti
ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di
recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli
altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi,
l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 26
 
 
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
 
1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in
conformita' a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli
aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche
semplificata, societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui
al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,
escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di
euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la
societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei
citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno
del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi
conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del
presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di
capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria
delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
7.
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il
numero di occupati e' inferiore a 250 persone
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'
societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al
comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per
cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale
calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo,
prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento
in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del
contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una
certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver
superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al
comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le
societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa'
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri
dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e' utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando
non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo
di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2
miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato «
Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della
dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di
seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un
ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante
un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la
somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e
dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il
maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al
comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della societa'
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati
certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno
di liquidita' della societa' per i diciotto mesi successivi alla
concessione della misura di aiuto, come risultante da una
autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti
Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa -
Invitalia, o a societa' da questa interamente controllata (di seguito
anche "il Gestore")
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino
all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al
rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale,
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in
Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultimo indicati, al fine di
consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite
caratteristiche, condizioni e modalita' del finanziamento e degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale
e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel
decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui conseguimento
puo' essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli
Strumenti Finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello
stato di emergenza sanitaria, puo' procedere alla attuazione di
quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformita' della deliberazione di emissione degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al
decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al
comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto
nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura
di apposita contabilita' speciale. Il Gestore e' autorizzato a
trattenere dalle disponibilita' del Fondo le risorse necessarie per
le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1
per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari
sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5
milioni di euro per l'anno 2020.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di loro e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate,
di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo delle suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui al comma 1
l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro
per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la
societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n.1407/2013, del regolamento della Commissione n.702/2014 e del
regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la societa'
ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e' usufruito. La
societa' presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', che le
misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato, ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 non
superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale
rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 27
 
 
Patrimonio destinato
 
1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e
rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le
passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli
altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente
delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e
rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e,
allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle
imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del
Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di
apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato
sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento
economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della
congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5,
rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano
economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo
aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati
sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente
articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione
dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti
giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della
revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile.
Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del
Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti
l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati
dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce
un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima
efficienza e rapidita' di intervento del Patrimonio Destinato, anche
in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei
poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno
dei comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del patrimonio
netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di
costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il
Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno
ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta
milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli
interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio
Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i
propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di
azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene
in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo
sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche,
alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019,
alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e
del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi
a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate
da adeguate prospettive di redditivita'
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso
dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e'
sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra
l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti
da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il
Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP
S.p.A., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto
secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono
intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP S.p.A. in conformita' al presente articolo e al
Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o
di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o
su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli
da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo'
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva,
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa
regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla
raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di
incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e
modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia
dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri,
condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo
di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a
valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che
dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione
di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso
agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria
responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e
di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare
protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza
professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione
di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato,
purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita'
relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse
dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri
proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi
comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o
anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a
singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di
singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione
del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli
eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,
con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro
100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di
prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita'
liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
 
Art. 28 "attenzione molto utile"
 
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda
 
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro
autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di
servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per
cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle
strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' commisurato
all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a
ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture
turistico ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari
esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per
cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano
i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
8.Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e'
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese
sostenute.
9.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1
milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 29
 
 
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
 
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori
140 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata
nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati
dall'articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 30
 
 
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
 
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in Bassa Tensione diverse dagli usi domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto
e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di
spesa.
2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1,
le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente
nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e'
autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per
cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con propri
provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della
riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e
2 e degli oneri generali di sistema.
 
Art. 31
 
 
Rifinanziamento fondi
 
1.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, e' incrementato di 30.000 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.950
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8
aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 32
 
 
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze -
GACS
 
1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali
sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia
dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di
pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date
di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un
peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica COVID-19.
2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente.
 
Art. 33
 
 
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
in modo semplificato
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo
23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il
proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro
strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia
di un documento di riconoscimento in corso di validita' del
contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in
modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con
modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e
l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del
contratto e della documentazione informativa obbligatoria e'
soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di
copia del testo del contratto e della documentazione informativa
obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al
cliente copia del contratto e della documentazione informativa
obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello
stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il
cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il
consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla
legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile.
 
Art. 34
 
 
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
 
1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al
finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto
dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione
del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i
contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'
della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del
sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima
che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti
dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto
stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato
per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade
nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di
emergenza.
 
Art. 35
 
 
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
 
1. Al fine di preservare la continuita' degli scambi commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite
dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede
in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi
generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la
garanzia e' prestata in conformita' con la normativa europea in tema
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del
ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituita
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese
di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio.
 
Art. 36
 
 
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea
per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per
attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza
(SURE)
 
1.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi
necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di
Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima
richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a
stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le
modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID - 19 e a rilasciare
la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di
liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di
garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto
corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 37
 
 
Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for
Immunization
 
1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista
dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti
annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere
dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo
all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento
della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30
milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
 
Art. 38
 
 
Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative
 
1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli
interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro
100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto
finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di
incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese
innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al Fondo di
sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate
risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra
le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori
regolamentati o qualificati.
4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca e sviluppo per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: «universita' e istituti di ricerca» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' con start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro
delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi.
Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla
legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in favore delle start-up innovative come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di euro
a valere sulle risorse gia' assegnate al Fondo, alla quale le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all'investimento in
start-up innovative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un
importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente
ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento
collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI
innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero
di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno
euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una
societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 250.000".
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria
dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, e' istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per
l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le fasi
di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla
realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro
per singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di
prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la
realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei
prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla
distribuzione commerciale.
16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un
patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitale, sia nel caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il prototipo di
videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 14 da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle domande;
i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le
modalita' di erogazione del contributo; le modalita' di verifica,
controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e
revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate
in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 39
 
 
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e
per la politica industriale.
 
1. Al fine di potenziare e rendere piu' efficace l'attivita' di
elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante
avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di
politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1,
primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari
competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: « e' autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono
inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .
4. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato da destinare a supporto della struttura di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 40
 
 
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il
periodo di emergenza da COVID-19
 
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del
mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti,
puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi
di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in
autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e
di ristorazione.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di
presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione
del contributo.
4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle
piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si
calcolano con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 31
 
 
Rifinanziamento fondi
 
1.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, e' incrementato di 30.000 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.950
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8
aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 32
 
 
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze -
GACS
 
1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali
sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia
dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di
pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date
di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un
peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica COVID-19.
2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente.
 
Art. 33
 
 
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
in modo semplificato
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo
23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il
proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro
strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia
di un documento di riconoscimento in corso di validita' del
contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in
modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con
modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e
l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del
contratto e della documentazione informativa obbligatoria e'
soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di
copia del testo del contratto e della documentazione informativa
obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al
cliente copia del contratto e della documentazione informativa
obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello
stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il
cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il
consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla
legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile.
 
Art. 34
 
 
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
 
1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al
finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto
dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione
del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i
contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'
della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del
sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima
che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti
dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto
stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato
per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade
nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di
emergenza.
 
Art. 35
 
 
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
 
1. Al fine di preservare la continuita' degli scambi commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite
dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede
in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi
generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la
garanzia e' prestata in conformita' con la normativa europea in tema
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del
ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituita
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese
di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio.
 
Art. 36
 
 
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea
per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per
attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza
(SURE)
 
1.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi
necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di
Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima
richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a
stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le
modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID - 19 e a rilasciare
la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di
liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di
garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto
corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 37
 
 
Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for
Immunization
 
1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista
dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti
annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere
dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo
all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento
della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30
milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
 
Art. 38
 
 
Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative
 
1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli
interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro
100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto
finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di
incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese
innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al Fondo di
sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate
risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra
le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori
regolamentati o qualificati.
4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca e sviluppo per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: «universita' e istituti di ricerca» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' con start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro
delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi.
Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla
legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in favore delle start-up innovative come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di euro
a valere sulle risorse gia' assegnate al Fondo, alla quale le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all'investimento in
start-up innovative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un
importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente
ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento
collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI
innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero
di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno
euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una
societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 250.000".
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria
dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, e' istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per
l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le fasi
di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla
realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro
per singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di
prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la
realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei
prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla
distribuzione commerciale.
16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un
patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitale, sia nel caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il prototipo di
videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 14 da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle domande;
i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le
modalita' di erogazione del contributo; le modalita' di verifica,
controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e
revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate
in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 39
 
 
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e
per la politica industriale.
 
1. Al fine di potenziare e rendere piu' efficace l'attivita' di
elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante
avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di
politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1,
primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari
competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: « e' autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono
inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .
4. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato da destinare a supporto della struttura di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 40
 
 
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il
periodo di emergenza da COVID-19
 
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del
mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti,
puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi
di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in
autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e
di ristorazione.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di
presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione
del contributo.
4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle
piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si
calcolano con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 51
 
 
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di
amministrazione straordinaria
 
1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi.
 
Art. 52
 
 
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
dell'aerospazio
 
1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati,
senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24
dicembre 1985, n.808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di
restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31
dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative
disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi
dal completamento degli adempimenti.
 
Art. 53
 
 
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
 
1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non
rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una
decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i
suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,
regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
dell'erogazione
 
Art. 54
 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali
 
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,
salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che
il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione
primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o
della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati
alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione
di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e
dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui
si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al
comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la
separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato
l'importo massimo possibile.
 
Art. 55
 
 
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
 
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia
prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle
imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui
al comma 1.
3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a
un livello minimo, che aumentera' progressivamente man mano che
aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella
di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma
1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della
Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni e
la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel
punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro
ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma
1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I
predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un
regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al
comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o
all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo' avvalersi di piu'
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui
al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto
non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di
maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei
portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di
garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia"
8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
 
Art. 56
 
 
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle
imprese
 
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli
investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto
delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di
cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il
31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse
agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui)
applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i margini per il rischio di
credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27
della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di
interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della
Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro
ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma
1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai
sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di cui al comma 1 o da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo
stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati
per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per
beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della
Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al
presente articolo, comma 5 o all'articolo 55, comma 4. Un
beneficiario puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti concessi ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se
l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le
soglie di cui al presente articolo, comma 5.
7.Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti
preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di
maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei
portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di
garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
 
Art. 57
 
 
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di
COVID-19
 
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a
favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e
antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle
condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al
comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)
e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti
imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al
comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno
proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a
condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui
alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al
comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non
esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel
SEE.
 
Art. 58
 
 
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di
prova e upscaling
 
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli
investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della
Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di
cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al
punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresi' subordinati al rispetto delle condizioni
di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui
al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
 
Art. 59
 
 
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti
connessi al COVID-19
 
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti
agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39
della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di
cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al
punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
 
Art. 60
 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19
 
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di
COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di
aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilita' della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle
attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione
che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il
quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione per il
pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera
l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale
beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o selettive, purche' il sostegno combinato non comporti una
sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale
interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono
essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
 
Art. 61
 
 
Disposizioni comuni
 
1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere
concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi
dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e
non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di
agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide
con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario
la dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al
comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione
di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al
fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure
che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo
Dipartimento provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del
regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'articolo 64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad
eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli
enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli
obblighi e le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si
applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni
caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste,
calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti
ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo
complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.
 
Art. 62
 
 
Disposizioni finanziarie
 
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di
agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.
 
Art. 63
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
 
1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono
concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e
pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA -
CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed
assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei
precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli
aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti
competenti, sotto la propria responsabilita'.
 
Art. 64
 
 
Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai
registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
 
1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' adeguato a cura del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive
modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la
registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e
delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli,
nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti,
prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici, sia fiscali
che non fiscali.
3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato d'intesa con
la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei registri e in ogni
caso sono mantenute le funzionalita' del registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 65
 
 
Esonero temporaneo contributi Anac
 
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 66
 
 
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione
individuale
 
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle
seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";
b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Le
previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari.".
 
Art. 67
 
 
Incremento Fondo Terzo Settore
 
1. Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle
fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e' incrementata di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 68
 
 
Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario
 
1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con
causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori
di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e'
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e
limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti
parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in
via telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva";
c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" e' soppressa.
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato
nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non
potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione".
"2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per le domande
presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel
comma 2 bis"
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai
agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di
fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo
8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al
31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31
dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive
richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le
integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla
sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, puo'
essere presentata domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.";
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80 milioni" sono
sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni";
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi
Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e
secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.";
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma
sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel
rispetto del limite di spesa.".
h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "25 marzo 2020";
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a 5" sono
inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347, 2 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 11.599,1 milioni di
euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 69
 
 
Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria
 
1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove
settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter";
b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 70
 
 
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
 
1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono
sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane
sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e
tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo
dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di
quattordici settimane." e, all'ultimo periodo, le parole "ne' per i
datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in ottemperanza ai
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il
trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla
data del 25 marzo 2020.";
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo e' soppresso;
2. al settimo periodo le parole: "dal predetto Ministero" sono
sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.".
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: "4-bis. Ai sensi
dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione,
l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8."
e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarieta'
bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale
ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.»
f) al comma 6 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il datore
di lavoro e', in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i
dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo
le modalita' stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni
mensilita' successiva a quella in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale";
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresi',
essere concesso con la modalita' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 71
 
 
Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
 
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti:
 
"Art.22-ter
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)
1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli
effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia forma di tutela delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti
delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e' istituito nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020
pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che
costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere
trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento
delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma
con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31
agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo
massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui
all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche' per un massimo di
quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre
al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui
all'articolo 22, dal presente comma.
2.Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero
emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi
previsti.
 
Art. 22-quater
(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui
all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del
datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori
di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei
beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun
lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i
datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o
province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo'
essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5 e' stabilito il numero di
regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 puo'
essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente.
Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda e' trasmessa
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali
per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione
ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'Inps. L'Inps autorizza
le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento
entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura
dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento delle ore
autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva
trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps
provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei
confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente
anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalita' operative
del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del
presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di
lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per
il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di
cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che
richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020, gia' autorizzate dalle amministrazioni competenti,
i datori di lavoro, ove non abbiano gia' provveduto, comunicano
all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le
modalita' indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22,
comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 e' stabilita la quota
delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi
del comma 5 ultimo periodo.
 
Art. 22- quinquies
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione
ordinaria e di assegno ordinario)
1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto
previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui
all'articolo 22-quater, comma 3."
 
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 72
 
 
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti
 
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a
decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a
fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di eta' non superiore
ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per
cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto
previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non
lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza
corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro."
c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti:
"uno o piu' bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "1200 euro" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente,
per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi
integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente e'
incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui
all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160."
d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "2000 euro";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro
per l'anno 2020".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 73
 
 
Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex
articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
 
1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al
comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e
di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di
maggio e giugno 2020.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 74
 
 
Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
 
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "380 milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 75
 
 
Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra
indennita'
 
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44
sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.".
 
Art. 76
 
 
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di
condizionalita'
 
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro
mesi".
 
Art. 77
 
 
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo
settore
 
1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del
terzo settore";
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' delle attivita' di interesse generale
degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e
agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".
 
Art. 78
 
 
Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19
 
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio
2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "1.150 milioni";
b) al comma 2, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta".
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' al comma 1, i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e'
abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 79
 
 
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori
necessari al ripristino del servizio elettrico
 
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno
2020".
 
Art. 80
 
 
Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo
 
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque mesi" ed e' aggiunto infine il seguente periodo:
"Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia
proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.".
 
Art. 81
 
 
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza
 
1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad
eccezione dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validita'
sino al 15 giugno 2020.".
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
 
Art. 82
 
 
Reddito di emergenza
 
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il
termine del mese di giugno 2020 e il beneficio e' erogato in due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente
richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento
all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di
euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un
massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di
5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente
in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza come
definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una
delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in
una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure
aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del
medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del
Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al mese di aprile
2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra
i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi' presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono
scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalita'
previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il
mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente
revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un limite di
spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di
emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un limite
di spesa pari a 5 milioni di euro.
11.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 83
 
 
Sorveglianza sanitaria
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono
tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo
restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali
dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la
relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di
lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede,
a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
 
Art. 84
 
 
Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19
 
1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal
fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal
fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale
autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui
sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione
tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di maggio
2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile
2020 con un importo pari a 500 euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di
almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle
legge 24 aprile 2020 n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro
per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita'
viene erogata per le predette mensilita' anche ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non
superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del
reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi
del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si
procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 72 milioni di
euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 85
 
 
Indennita' per i lavoratori domestici
 
1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23
febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro,
per ciascun mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione
che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di
lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con
l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita'
non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'
non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore
all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i
quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a
quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in
ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal
lavoro domestico.
5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 86
 
 
Divieto di cumulo tra indennita'
 
1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra
loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette
indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
 
Art. 87
 
 
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
deroga
 
1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145,
e' sostituito dal seguente:
"251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione
guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre
2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e'
concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la prestazione
di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennita' pari al
trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva della contribuzione
figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92."
2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145,
cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente:
"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennita'
di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della
disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.".
 
Art. 88
 
 
Fondo Nuove Competenze
 
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della
normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro
per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le
quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei
relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di
un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo
Nazionale SPAO.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonche', per
le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno al
reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al
Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili
nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri e modalita' di applicazione della misura e
di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di
spesa.
 
Art. 89
 
 
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
 
1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti
territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22
giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda
annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza
degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non
rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva
erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei
servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e
all'adattamento degli spazi.
 
Art. 90
 
 
Lavoro agile
 
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 91
 
 
Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita'
dell'anno scolastico o formativo
 
1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la
partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attivita' sono svolte con
modalita' a distanza, individuate dai medesimi Istituti di
istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),
i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi
istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita'
formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
 
Art. 92
 
 
Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
 
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza,
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del
presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita'
aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per
la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 93
 
 
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
 
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 
Art. 94
 
 
Promozione del lavoro agricolo
 
1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di
ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di
reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del
settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno
2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e'
dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi
percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di
57,6 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19,", sono inserite
le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,".
 
Art. 95
 
 
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro
 
1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo
2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove
interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane
alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro
delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro
delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di
contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento
dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di
aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C
(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come
modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3
aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato
nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019,
e' revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
 
Art. 96
 
 
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul
lavoro
 
1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) puo' provvedere, con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, anche in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonche', al fine di una tempestiva disponibilita' dei mezzi, in
deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
 
Art. 97
 
 
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
 
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" e' soppressa la
parola: "dell'interessato" e sono aggiunte, infine, le seguenti:
"mediante accredito sul conto corrente del beneficiario";
b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite
le seguenti: ", previa esibizione della contabile di pagamento," e
dopo le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e
degli eventuali condebitori solidali".
 
Art. 98
 
 
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
 
1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di
euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del
23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
prorogate e integrate dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno
2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza
e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di
apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio
2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di
presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di
esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche'
le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni di
euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi
dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a
230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000
euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad
un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di
cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 99
 
 
Osservatorio del mercato del lavoro
 
1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato
del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure
di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente
adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il
lavoro e per la formazione, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il
mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con
particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche
settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle
trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei
mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare
azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed
offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e
scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili
professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali
e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali
aventi analoghe finalita', ove non gia' costituiti, assicurando
indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete
nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali puo' avvalersi di un Comitato scientifico
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti
dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle
regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti
dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari
del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione
statistica per le finalita' di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente.
 
Art. 100
 
 
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
 
1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far
fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei
Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 101
 
 
Spese per acquisto di beni e servizi Inps
 
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla
legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla
compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 102
 
 
Spese per acquisto di beni e servizi Inail
 
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n.
160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite
massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 103
 
 
Emersione di rapporti di lavoro
 
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante
dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di
rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite
da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i
predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla
medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori
di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata
secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un
contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva
e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma
3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 e' indicata la durata del
contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore
attivita' lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al
15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la
conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le
modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more
della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero
svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita'
previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero
per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di
procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda
al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la
mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede
comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento
derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del
datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori
subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e
alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in
possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui
l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad
eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita'
di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di
conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la
sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza
contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in
condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal
Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure
urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti
scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti
sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita'".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate
nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A
tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario
per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di
euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma
informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000
per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 104
 
 
Assistenza e servizi per la disabilita'
 
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di
vita indipendente per le persone con disabilita' e non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura,
in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della
vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da
Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e'
incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture
semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative
regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per
persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le
strutture semiresidenziali per persone con disabilita'" volto a
garantire il riconoscimento di una indennita' agli enti gestori delle
medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione
dell'indennita' di cui periodo precedente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 105
 
 
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta'
educativa
 
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e bambine
di eta' compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad
implementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e
ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle lettere a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1
medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al
relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 106
 
 
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
 
1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e
alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, e'
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di
euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di
cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto
delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel
medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A
seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si
provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta' metropolitane, ovvero
tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione
dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e
delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane, da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito
relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico
della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Citta'
metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
 
Art. 107
 
 
Reintegro Fondo di Solidarieta' Comunale a seguito dell'emergenza
alimentare
 
1.Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al
fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, la stessa e' incrementata, per l'anno 2020,
dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalita'
originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere di cui al
presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 108
 
 
Anticipazione delle risorse in favore di province e citta'
metropolitane
 
1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015,
n. 210 e' sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'
metropolitane, sono confermate le modalita' di riparto del fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'
metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione
Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel
2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
 
Art. 109
 
 
Servizi delle pubbliche amministrazioni
 
1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito
dal seguente:
 
"Art. 48
(Prestazioni individuali domiciliari).
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e
successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020
n. 6, e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con
disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la
salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora,
dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di
specifici progetti per il fine di cui al presente articolo,
avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali
servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali
domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi
senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti
secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali
clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla
base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra
forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo
accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del
presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte
dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le
modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture
attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di
tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando
che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento
a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19,
all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche
amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a
copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in
considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui
al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e'
fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in
relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di
integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori
per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo
4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in
convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con
ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»
b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di
trasporto scolastico" sono soppresse.
 
Art. 110
 
 
Rinvio termini bilancio consolidato
 
1.Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.
 
Art. 111
 
 
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome
 
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province
autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in
materia di sanita', assistenza e istruzione per l'anno 2020, in
conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza
COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il
medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e
modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base
della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal
tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e
tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra
Regioni e Province autonome.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con
riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province
autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro
rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di
cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo
esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate
regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di
sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo
tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e
della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle
spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Regioni e Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 112
 
 
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa
 
1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n.
23, nonche' i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di
provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno
trenta giorni consecutivi, e' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per
l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero
dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' disposto il riparto del contributo di
cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni
beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente
ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi
con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 113
 
 
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di
adesione
 
1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito
contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa
depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di
cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando
l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di
previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle
quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e
2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il
pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
 
Art. 114
 
 
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a
favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche
 
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di
seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
luglio;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 30
agosto;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
novembre.
 
Art. 115
 
 
Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali
 
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in due sezioni a
cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio
dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di
euro e "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una
dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e
di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due
conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro,
criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e delle
regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un
contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e' pubblicata sui siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma
precedente e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per
l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire
l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto,
e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 116
 
 
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province
autonome
 
1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti,
secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma
consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista
idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono
concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti
adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel
rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in
disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco
dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al
medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria
delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.
4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere
sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo
precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue
possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data
della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito
internet del medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto
del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale
estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al
precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1
entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il
mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa
depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o
parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto
delle pattuizioni contrattuali.
 
Art. 117
 
 
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario
corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
 
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti
nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente, la misura della citata erogazione del
finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di
riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020,
rep. atti 55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle
regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di
verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per
cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi
del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al
CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta
l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31
marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota residua del
finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli
anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020
nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del
perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al
finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle
somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato
perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino
al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato
con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' di
cassa ed e' autorizzato ad effettuare eventuali necessarie
compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi
successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del
proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per assicurare al
Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il
suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano
fino al 31 dicembre 2020.
5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui
enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita'
stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a
valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di
cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i
relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti di spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio regionale
per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture
contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 5 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile
finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da
pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
8. L'anticipazione e' concessa entro il 24 luglio 2020,
proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo
2005, dell'idoneita' e della congruita' delle misure legislative
regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di
liquidita', maggiorata dei relativi interessi. Tali misure
legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15
luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale
relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilita'
economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti
entro e non oltre il 15 giugno 2020.
9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data
della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito
internet del medesimo Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al
comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso
la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il
mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il
rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al
Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai
sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
 
Art. 118
 
 
Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
 
1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli
articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui
all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
 
Art. 119
 
 
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici
 
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti
gli altri interventi di efficientamento energetico di cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa
previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico
previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli
interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni
spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo
15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano
agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis,
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi
1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di Potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione
in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione
di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono
ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci.
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano
agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di
attivita' di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in
via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le
modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita' delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica
all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione
dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive
competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano,
altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.
14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni
e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita'
delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente
disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformita' di cui al comma 11.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2
milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno
2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di
euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni
di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 120
 
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
 
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per
l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari
ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o
l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi
sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 121
 
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo
dovuto e in credito d'imposta cedibile
 
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con
facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per
le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al
comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati
anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di
detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i
soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa
degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma
1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo
restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
 
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere
utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito
d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi in via telematica.
 
Art. 123
 
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e
accisa
 
1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per
l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni
di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
 
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e'
aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser
a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;".
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 125
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione
 
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per
cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche' per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito
d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.
 
Art. 126
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti
sospesi
 
1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in
un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo
2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".
 
Art. 127
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
 
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche
mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.";
b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato."
 
Art. 128
 
Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del
Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della
legge 2 aprile 2020, n. 21
 
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13,
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del
decreto legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
 
Art. 129
 
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
 
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per
l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a
dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono
detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9
milioni di euro per l'anno 2020 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 130
 
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
 
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il
30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il
30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
parole: "entro il 31 dicembre 2020".
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono
inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non
trovano applicazione,";
2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le
seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal
decreto di cui al comma 6";
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro
di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli."
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 131
 
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
 
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo
dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il
ritardato pagamento.
 
Art. 132
 
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici
 
1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in
consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
 
Art. 133
 
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta
sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul
consumo delle bevande edulcorate
 
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole:" dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al
comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";
b) al comma 676, le parole:" dal primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1
milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno
2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 134
 
Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle
persone fisiche
 
1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma
2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole:
"lettere a) e b)";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i soggetti
diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura
massima di euro 14.000.".
 
Art. 135
 
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo
unificato
 
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al 31
maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle
udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del
personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.
Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in
segreteria e notificata alle parti costituite prima della
comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu'
provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate le regole tecnico operative per consentire la
partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." .
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna
Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del
personale in servizio nell'anno 2020 .
 
Art. 136
 
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
 
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i
due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il
70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in
crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1,
comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel
regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di
investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento
inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le
azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento
raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente,
purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.".
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per i
piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori
possono destinare somme o valori per un importo non superiore a
150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente
comma.»;
b) il comma 112 e' sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona
fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di un solo piano di
risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un
solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un
titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.».
3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 137
 
Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e
delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
 
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30
settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal
comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe
all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della
medesima legge e' aumentata all'11 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 138
 
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
 
1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
 
Art. 139
 
Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento
spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi
offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19
 
1. Per favorire il rafforzamento delle attivita' di promozione
dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei
contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo
dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le
agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza
offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai
cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attivita'
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalita' di
riscontro del gettito incassato, per le attivita' di promozione
dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello
Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attivita' 2020,
per la determinazione delle quote di risorse correlabili
all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attivita'
di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni
di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 140
 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri
 
1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.".
2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° luglio 2020" sono
sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".
Art. 141
 
Lotteria dei corrispettivi
 
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio
2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio
2021".
 
Art. 142
 
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti
IVA
 
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021,
in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on
line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area
riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei
seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.";
b) il comma 1-bis e' abrogato.
 
Art. 143
 
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche
 
1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle
fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di
interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 144
 
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi
richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni
 
1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede
al rimborso di quanto gia' versato.
 
Art. 145
 
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito
iscritto a ruolo
 
1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si
applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 146
 
Indennita' requisizione strutture alberghiere
 
1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese
o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore
ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque
per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di
registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla
corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito.
L'indennita' di requisizione e' determinata in via definitiva entro
quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini
della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del
valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile
requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva
durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale
decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.".
 
Art. 147
 
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello
F24
 
1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' elevato a 1
milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 148
 
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale (ISA)
 
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al
fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della
crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo
articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la
massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su
analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche
dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del
lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli
elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella
ricerca e nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di
categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di
esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e
informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di
crisi individuale;
c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e
per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al
31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di
applicazione.
2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta
di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli
effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza
sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al
comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del
livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli
indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
 
Art. 149
 
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e
di recupero dei crediti d'imposta
 
1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento
delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e
dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54,
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di
locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di
cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con
decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la
notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti
definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonche'
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente
articolo versate nel periodo di proroga.
 
Art. 150
 
Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
 
1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui
alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono
restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri
deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e
all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del
comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e
versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia'
definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 151
 
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali
 
1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attivita', ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma
2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica
nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle
quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una
delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 152
 
Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su
stipendi e pensioni
 
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati
prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai
soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le
rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di
entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di
assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data,
all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7
milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 153
 
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
 
1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione
non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del
beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1
milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 154
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione
 
1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle
seguenti: "31 agosto";
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter.
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo
2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle
richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano
in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci
rate, anche non consecutive.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero
insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze,
delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui
agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il
debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il
termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018.";
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019,
si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3
del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera
a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove
dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.".
 
Art. 155
 
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle
entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
 
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi
326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio
2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di
riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualita' di titolare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico
economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente,
a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi
risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a
300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati
in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali
avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse
assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate.
Tale erogazione e' effettuata entro il secondo mese successivo
all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno
2021, in conformita' al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno
2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformita' al comma 326.".
 
Art. 156
 
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per
l'esercizio finanziario 2019
 
1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del
contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario
2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla
base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi
7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e
di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il
contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31
ottobre 2020.
 
Art. 157
 
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali
 
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma
1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti,
comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della
tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni
cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;
Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di
indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate
nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le
somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato
pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente
articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle
comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante
dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente
articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 158
 
Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della
sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
 
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende
cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
 
Art. 159
 
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del
modello 730
 
1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare
le difficolta' che si possono verificare nell'effettuazione delle
operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per
l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
conguaglio.
 
Art. 160
 
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati
nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
 
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il
caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma
14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,
e' prorogato al 31 dicembre 2021.
 
Art. 161
 
Proroga del pagamento dei diritti doganali
 
1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1°
maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalita'
previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni,
senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficolta' di carattere economico o sociale, si applica, su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i
soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra i soggetti indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.
3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli
 
Art. 162
 
Rateizzazione del debito di accisa
 
1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte
le seguenti: "documentate e riscontrabili";
b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non
superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un
numero modulato in funzione del completo versamento del debito di
imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";
c) l'ultimo periodo e' soppresso.
 
Art. 163
 
Proroga in materia di tabacchi
 
1. Ferma restando la necessita' di procedere alle rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e
39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio
2020.
 
Art. 164
 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
 
1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite
dalle seguenti: "di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da societa' interamente
partecipate dai predetti enti";
b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti:
"ciascuno di detti soggetti"
2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di
cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere piu' celeri le
procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei
beni da porre a base d'asta e' decretato dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto
in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate
senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale
militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.".
3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"In considerazione della specificita' degli immobili militari, le
concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i
cinquanta anni, e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei
suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di
superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13,
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di
durata del diritto di superficie".
 
Art. 165
 
Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione
 
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione
dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei
mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a
concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane
in conformita' di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un
valore nominale di 19 miliardi di euro .
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica
individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi'
rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale
per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da
banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di
liquidita' di emergenza - ELA), in conformita' con gli schemi
previsti dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della
Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi
previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15
ottobre 2013.
7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo e' autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al
comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 166
 
Condizioni
 
1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1,
e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte
dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi propri
di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base
individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di
vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a
livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o
sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorita'
bancaria europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi
esercizi, la valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi'
l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove,
verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla
somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli
eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti
dall'Autorita' competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente
bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva
decisione della Commissione europea sulla compatibilita'
dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
 
Art. 167
 
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
 
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I
del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli
articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
 
Art. 168
 
Ambito di applicazione
 
1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore
a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 169
 
Sostegno pubblico
 
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca acquirente (di seguito, "l'Acquirente") di attivita' e
passivita', di azienda, rami d'azienda nonche' di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto")
della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa,
anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio
di quest'ultima;
c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del
Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato e' gratuita, a prima
richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre
capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano
sufficienti.
2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito
imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' trasformato in credito
d'imposta;
c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 puo' essere disposta per un ammontare complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di
interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto
previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero puo'
essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito
di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le
modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair value
delle garanzie stesse.
5. Il sostegno pubblico puo' essere concesso a seguito della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del
regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino a
un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte
della Commissione europea.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo e'
istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi' essere alimentato con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i
quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su
risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.
 
Art. 170
 
Cessione del compendio
 
1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio
Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di
sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le
quali la Banca d'Italia attesta che:
a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e
organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi
attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei
propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un
anno dall'acquisizione;
b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta
amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita' bancaria e le
altre attivita' svolte dalla banca in liquidazione coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
d) il Compendio Ceduto non comprende le passivita' indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.
2. La Banca d'Italia attesta che:
a) la cessione non e' attuabile senza ricorso al sostegno pubblico,
evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico e'
necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla
luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi
in merito alla possibilita' di effettuare interventi ai sensi
dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state
presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca
d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di
trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto piu' conveniente, in conformita' del quadro normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento della redditivita' a lungo
termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal
paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di
limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare la
redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.
 
Art. 171
 
Concessione del sostegno
 
1.Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformita' con quanto previsto dal
presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di
piu' offerte quella che, tenuto dell'obiettivo di cui all'articolo
169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, puo' disporre le misure
di sostegno.
2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'
e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente puo'
avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto
previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del
compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il credito e' pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della
legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al
valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della
trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio
Ceduto all'Acquirente non e' disciplinata dal Regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia
nazionale.
 
Art. 172
 
Altre disposizioni
 
1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessione di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro
ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario
e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste,
rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno
della cessione di cui all'articolo 169, non concorrono, in quanto
escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i
contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad
attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.
 
Art. 173
 
Relazioni alla Commissione europea
 
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione
Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti
di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della
comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.
 
Art. 174
 
Disposizioni di attuazione
 
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze puo' emanare
disposizioni di attuazione del presente capo con uno o piu' decreti.
 
Art. 175
 
Disposizioni finanziarie
 
Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 176
 
Tax credit vacanze
 
1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in
favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000
euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese
turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed &breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro
per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i
nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli
composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti
condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in
relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il
codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza
l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che
gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di
viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella
misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i
servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei
servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi,
anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta
non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che
danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma
4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo
corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5,
da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 177
 
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore
turistico
 
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili
degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 178
 
Fondo turismo
 
1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di
mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo e'
finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento,
gestiti da societa' di gestione del risparmio, in funzione di
acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad
attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e
condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalita' di
selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento
dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto, a valere
sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di
200.000 euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 100
milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre
di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le
delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo
"Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 179
 
Promozione turistica in Italia
 
1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito il "Fondo per la
promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del
turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da
finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in
ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, con
funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, uno dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due
supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il
Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge
n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio
statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 180
 
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di
soggiorno e altre disposizioni in materia
 
1. Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di
euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Il gestore
della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta
di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica
una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 196, le parole da "nonche'" alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti
passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica
una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 181
 
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
 
 
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse
sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra
la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque
adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
 
Art. 182
 
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
 
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione,
tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da
COVID-19 nonche' dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti
giuridici e la parita' di trattamento tra gli operatori, in
conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze
oggetto di riacquisizione gia' disposta o comunque avviata o da
avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori
proseguono l'attivita' nel rispetto degli obblighi inerenti al
rapporto concessorio gia' in atto, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative
attivita', ferma restando l'efficacia dei titoli gia' rilasciati. Le
disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai
beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, ne' quando
la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze e'
conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure
della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 183
 
Misure per il settore cultura
 
1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente "I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la
parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il Fondo di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni
di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari
importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le
delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo
"Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, nonche' dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma
3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto
delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente
comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita sulla base della media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai
criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri
sono adeguati in ragione dell'attivita' svolta a fronte
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo del contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalita' per
l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonche',
in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020.6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove
settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della
retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in
ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di
imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14
novembre 2016, n. 220.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno 2021. La
procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita
all'anno 2022.
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo
le parole: ''di distribuzione'' sono aggiunte le seguenti: ", dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei
circhi e degli spettacoli viaggianti".
10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attivita' culturali,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio
culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che
gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e
comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti
presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza
di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede
alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto,
da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher
previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di
rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario";
c) il comma 3 e' abrogato.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435
milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno
2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro
per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 184
 
Fondo cultura
 
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la
valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e condizioni
di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto
finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche
private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative
di cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza e
consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle
risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione
di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di
cui al presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione -
programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme
gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018
al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 185
 
Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
 
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione e'
indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entita' dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresi'
indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori
dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi
esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei
creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei
crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, anche tenendo conto
dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e ripartito in favore dei
medesimi soggetti secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
adottato ai sensi del comma 3.
5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo
15 marzo 2017, n. 35.
 
Art. 186
 
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
 
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente
all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1,
entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto
di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro
per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani
e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non
partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere
finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni
di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero
dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per
l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1°
ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel
periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di
32,5 milioni di euro per l'anno 2020.".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 187
 
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
 
1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali
quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi,
l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1974, n. 633, puo' applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 188
 
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
 
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e'
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento
del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono
trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 189
 
Bonus una tantum edicole
 
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti per dallo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa.
2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale
al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e'
corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno
2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 190
 
Credito d'imposta per i servizi digitali
 
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto
un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server,
hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro il limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis".
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi
indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di
insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste
ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari
in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante
calcolato ai sensi del comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile.
4. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che
successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito
d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello
F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente
l'importo spettante.
6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui
la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto
indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono
trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 191
 
Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi
diretti per l'editoria
 
1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del
rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto
per l'annualita' 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta
ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in sede di
saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo.
 
Art. 192
 
Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI
 
1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
 
Art. 193
 
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
in deroga
 
1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa
integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di
cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal
fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari
dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI
presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere
le somme relative alla contribuzione figurativa.
 
Art. 194
 
Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
 
1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2021».
2. All'attuazione della presente disposizione si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
 
Art. 195
 
Fondo emergenze emittenti locali
 
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di
continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo
sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di
approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e'
stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del
contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali
beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri
previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n. 146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 196
 
(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)
 
1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni
derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di
115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla
riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A
dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non
sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente
la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del
servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 e allo scopo di
promuovere la ripresa del traffico ferroviario e' autorizzata la
spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo
precedente e' dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi
netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al
fine di disporre, dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro
il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:
a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del
costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario
di cui all'articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad
obbligo di servizio pubblico;
b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del
costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario
di cui all'articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al comma 3 e' determinato sulla base delle vigenti
misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214.
5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente
anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti
dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il
1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, e' destinato a compensare il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori
entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile
2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di regolazione dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi
270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 197
 
(Ferrobonus e Marebonus)
 
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 198
 
Istituzione fondo compensazione danni settore aereo
 
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore
Aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto
aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione
civile, che impieghino aeromobili con una capacita' superiore a 19
posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma e' consentito
esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con
base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre
2012 n. 965/2012, nonche' ai dipendenti di terzi da essi utilizzati
per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi
comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia
della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 199
 
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
 
1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani
derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale
e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo
9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli
relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020
ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di
amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostino di aver subito subito, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro
portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno
2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna
minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del
sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale o
dall'Autorita' portuale ed e' cumulabile con l'indennita' di mancato
avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura
del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la
continuita' delle operazioni portuali presso gli scali del sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto
previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate
di due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e
contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute
tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del
presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18
delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per la
gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12
mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo101 del codice della navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12
mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al
rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli
articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero
dell'articolo 36 del codice della navigazione, gia' definite con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuita' del servizio
di ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto alle societa' di cui
all'articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un
indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette
societa' dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il
riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle
Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per
il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema
portuale e delle Autorita' portuali per le finalita' del comma 1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo
scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale
di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare
temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di
euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro
in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 200
 
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
 
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a
seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di
servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi
cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli
ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in
conseguenza della medesima emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto
pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni
o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-
bis,dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
applicando le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di cui all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli
investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli
obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino
alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la
convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il
rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere
utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per
l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi
epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le
finalita' di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime
risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di
ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu' progetti di
sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di
riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei
passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 201
 
Incremento Fondo salva-opere
 
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attivita'
imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
2. Pe le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione delle
risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori,
sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24
gennaio 2020, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma
1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.
 
Art. 202
 
Trasporto aereo
 
1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore del
trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di
una nuova societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una societa' a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che
rappresenta l'atto costitutivo della societa', e' definito l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche da parte del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3,
del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige senza indugio un piano
industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include
strategie strutturali di prodotto. La societa' puo' costituire una o
piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La societa' e'
altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a
trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di
trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di
rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita' territoriale, la
societa' di cui al comma 3, ovvero le societa' dalla stessa
controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse
disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti gia' stipulati per le medesime finalita'
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis.";
c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla stessa
partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con
modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.";
d) il comma 6 e' soppresso;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per
l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3
a 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per
l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno
e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai
sensi dell'articolo 265.
 
Art. 203
 
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
 
1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale
sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni,
autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla
normativa nazionale nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano
ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del
regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi
comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie
attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma
1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle
concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate
dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1,
recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC
dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2
trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non
rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione
degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da
parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo
di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita'
di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento,
all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle
attivita' dell'ENAC.
 
Art. 204
 
(Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo)
 
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento,
alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono
destinate ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le previsioni dell'articolo 6-quater, commi da
3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
dopo le parole "A decorrere dal 1°gennaio 2020" sono inserite le
seguenti: "e fino al 30 giugno 2021".
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 205
 
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)
 
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e
offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7
dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di
collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole
maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per
l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' prorogata fino alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato
regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio
2021.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
 
Art. 206
 
Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della
tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del
2009, 2016 e 2017)
 
1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24
e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento
alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato apposito
Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse
che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte
effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e' attribuito
un compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale, come struttura di supporto
tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica di gestione di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche'
fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche,
delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono
a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera
nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione
economicamente piu' vantaggiosa, provvede allo sviluppo,
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,
anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con
oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei
progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla
osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i
termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali
il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al
precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della
medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si
intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza
di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita'
competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario
straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente
comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3, il
Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina,
definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle
Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed
individuando eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario
procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed
autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o
rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il
fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite
delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e
realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede
all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e
per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario
sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali
interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il
concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del
traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti
per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto
aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario
aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con
gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le
risorse gia' destinate agli interventi del presente articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1,
comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento
dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta
autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.
 
Art. 207
 
Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici)
 
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al
30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore
degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla
prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del
riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le
previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo
dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene
effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali
somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.
 
Art. 208
 
(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)
 
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di
incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla
formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale
dei macchinisti del settore merci.".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di
programma 2017-2021, la predetta Societa' e' autorizzata ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15
milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche di alta velocita', delle direttrici ferroviarie
Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e
Genova-Ventimiglia.
4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse
di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10
milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel
2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga", nonche'
di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21
milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel
2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per
la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di
Orio al Serio".
5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita' a
seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo
sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella
direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la
spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro
1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel
2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di
euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14
milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel
2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio
selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle
risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e
delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Dette
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata
in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti.
 
Art. 209
 
(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di
motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche)
 
1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
assicurare la continuita' dei servizi erogati dagli Uffici della
motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali
adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte del
personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,
salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa di euro
345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 210
 
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
 
1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto,
tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da
COVID - 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un
adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2.Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi, anche in
forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria
ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei
beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi,
per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede,
nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere l-ter e l-quater del
comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 211
 
(Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e
per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)
 
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro
320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero
della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone,
impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le
zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise
modalita' di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria
alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
2.230.000 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 212
 
(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico
urbano nel Comune di Taranto)
 
1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile, relative al rinnovo del parco
mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono
attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e
10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e
innovativi di mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71,
della legge del 27 dicembre 2017, n.205. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali
risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio
2019, n. 972.
 
Art. 213
 
(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)
 
1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle
aree limitrofe, per agevolare la mobilita' dei cittadini, e'
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di
Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus
rapidtransit, ivi comprese le attivita' di progettazione e altri
oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per
l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e
40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,
n.145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.
 
Art. 214
 
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e
delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario)
 
1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui
al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione
delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle
misure di contenimento e prevenzione cui al comma 1 riferita al
differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti
economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre
2020.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 215
 
(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)
 
1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale
procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una
delle seguenti modalita':
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo
di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno
dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne e' stato possibile
l'utilizzo.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto
comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al
medesimo comma 1, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio
di cui al comma 1, in corso di validita' durante il periodo di
efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al
mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in
conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento
di cui alla lettera a).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalita' di
cui al comma 1.
 
Art. 216
 
(Disposizioni in tema di impianti sportivi)
 
1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 giugno 2020";
b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".
2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di
impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il
concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in
scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in
modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e
l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La
revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato
accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il
concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere
realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di
collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario,
nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e'
sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del
codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli
stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di
palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti
privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto,
limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19,
e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre
la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione
ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da
palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti
acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi
di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo
di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore
dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso
del corrispettivo, puo' rilasciare un voucher di pari valore
incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un
anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione
dell'attivita' sportiva.
 
Art. 217
 
(Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale")
 
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della
raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere,
anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come
determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo
Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del predetto Fondo e' determinato nel limite massimo di
40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno
2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate
corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero
inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente
periodo, verra' corrispondentemente ridotta la quota di cui
all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi
precedenti.
 
Art. 218
 
(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi
all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)
 
1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni
sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono
adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i
conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla
composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva
stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con
specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle
controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1
secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la
competenza degli organi di giustizia sportiva e' concentrata, in
unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di
garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie,
previamente notificato alle altre parti, e' depositato presso il
Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla
pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il
ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta e'
priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia
sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui
al comma 1 se la decisione non e' resa nei termini, sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla
competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla
pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del
termine relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato presso la
segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali
degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui
all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto
del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa
e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A
pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono
notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima
dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario, la
discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e di
non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza
con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno
successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo'
consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute
negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessita' delle questioni non consente la
pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello
dell'udienza, entro lo stesso termine e' pubblicato il dispositivo
mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro
i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede
sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del
presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio
irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva
la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede
provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo
a quello dell'udienza non e' pubblicata la sentenza in forma
semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le
esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al
comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del
processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a pena di
decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello dell'udienza, se entro tale data e' stata pubblicata la
sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di
pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra
la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo
giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.
 
Art. 219
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse
per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per
minorenni
 
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e
delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa
delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,
al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per
l'anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del
personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per
l'anno 2020.
3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro
1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori
sede del personale necessario, nonche' di cui euro 1.200.000 per le
spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella
disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della
popolazione detenuta.".
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari
ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265..
 
rt. 220
 
Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
 
1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data
del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della
gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli
stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro
di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.
 
Art. 221
 
Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
 
1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al
comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso
il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".
 
Art. 222
 
(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)
 
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito un fondo, denominato "Fondo
emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di
500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della
pesca e dell'acquacoltura.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti
anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 223
 
(Contenimento produzione e miglioramento della qualita')
 
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore
vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano
alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a
denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la
pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente
campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento rispetto al
valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo
le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle
dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale
del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla
campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico
istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le procedure attuative, le priorita' di intervento e i
criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 224
 
(Misure in favore della filiera agroalimentare)
 
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "70 per cento";
b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l'anno 2020", sono inserite
le seguenti ", in alternativa all'ordinario procedimento,".
2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il
siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.";
b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
"3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del
settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e
promozione, l''Istat e' delegato a definire, nel termine di 90
giorni, una specifica classificazione merceologica delle attivita' di
coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del
codice ATECO.";
c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
"4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento
delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere
rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie
delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative
incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di
interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni
imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.".
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a
ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse
da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o
inferiore a 30 tonnellate.";
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. In deroga al
comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove e'
ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle
dichiarazioni di produzione.".
4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica
a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, e' sostituito dal seguente:
"3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e
il settore del latte ovi-caprino.".
 
Art. 225
 
Mutui consorzi di bonifica
 
1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi
e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare
mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza
dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalita' di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione
dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al
comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 226
 
(Fondo emergenza alimentare)
 
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di 250 milioni
di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle
derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del
virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD)2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
 
Art. 227
 
Sostegno alle zone economiche ambientali
 
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2,
del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e' istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno
2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle
micro, piccole e medie imprese che svolgono attivita' economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida escursionistica
ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del
parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno
sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza
determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad esaurimento
delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla
differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e
giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020,
secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del
contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma
1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere
attivita' eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto
decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o
alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed
e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
 
Art. 229
 
Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
 
1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo
di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un
"buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del
decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione
del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.".
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole "presente comma"
sono sostituite dalle seguenti: "sesto periodo";
c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti:
"corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono
sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del
2019, e' incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse
disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di
previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche in conto residui.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: "7- bis) Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi; »;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a
3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate
in un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un
capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore
a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di
ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility
manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle
attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e
promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il
Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano
di mobilita' sostenibile, la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle persone,
al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree
urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di
mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura
e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
 
Art. 230
 
Incremento posti concorsi banditi
 
1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli
effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino
all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale
ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementato complessivamente
di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte,
per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la
procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21
aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche
successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di
tutti i vincitori. All'onere di cui al presente articolo, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
 
Art. 231
 
(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno
scolastico 2020/2021)
 
1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di
servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per
l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a
dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione
allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza,
inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria
e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti
didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP
e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative
statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno
provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per
cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal
comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui
al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di
redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato
per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle
istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia'
realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento
degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli
ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi
di protezione individuale da parte degli studenti e del personale
scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita'
di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23
milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle
istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk
Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure
operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla
rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 232
 
Edilizia scolastica
 
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali
successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia
scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie,
sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.".
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale
nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola "vincolate" e' aggiunta la seguente
"prioritariamente";
b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e
al completamento".
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli
enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia
durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per
l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i
concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono
acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta
formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando
tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si
conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a
ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da
parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma
5, e' da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, il Ministero
dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti
di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i
procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve
ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche
amministrazioni centrali.
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di
edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle
aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19
per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le
emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 233
 
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici
anni e al sistema integrato da zero a sei anni)
 
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione
del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma
1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano
nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del
predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la
stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e'
erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione
il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta' compresa
tra zero e sei anni di eta'. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e
delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in
proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico
2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 70 milioni
di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione
alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai
sedici anni di eta', determinato dalla sospensione dei servizi in
presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la
diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il
predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali
in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti
nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo.
Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in
favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie
in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di eta'
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 234
 
Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione
scolastica
 
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il
personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica
ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie
dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli
interventi di cui al periodo precedente riguardano anche
l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali
centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la
realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere
sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di
programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione,
di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17
dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa
programmazione.
 
Art. 235
 
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero
dell'istruzione
 
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo
stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro
nel 2021. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di
contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati
di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
 
Art. 236
 
Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
 
1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato,
per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al
precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a
risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e
servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita'
didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), e'
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o
parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle
risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le
attivita' didattiche delle istituzioni AFAM statali e' incrementato,
per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte
delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che
presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale
incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari
interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano
idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla
concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti
gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della
emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle
graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita'
collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a
due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione
della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per
l'anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il
periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione
dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2023".
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 237
 
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di
specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
 
1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto,
su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque
denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni
interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga
disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo
periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno
accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad accesso riservato ai medici che non hanno superato
l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico
2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una
Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio
nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di
verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di
formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti
della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,
n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208,
possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e
Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di
esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio
delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
agosto 2017, n.130.
 
Art. 238
 
Piano di investimenti straordinario nell'attivita' di ricerca
 
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni
previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca
secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata
per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per
il finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca,
di rafforzare le interazioni tra universita' e enti di ricerca e
favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita' e
della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni
dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita' di
cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle
universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario
alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), e' incrementato, per
l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di
200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita'
Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le
universita' delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano
alle universita', alle istituzioni di alta formazione musicale e
coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62
del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'universita' e
della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento, anche in
deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.
593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti
risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede
internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di
cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse
assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)".
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600
milioni per l'anno 2021 a 750 milioni per l'anno 2022 e a 450 milioni
a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 239
 
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
 
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali, della diffusione dell'identita' digitale, del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i
servizi e le attivita' di assistenza tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265..
 
Art. 240
 
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'interno­ Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
 
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a
sviluppare le attivita' di prevenzione e di tutela informatica e
cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo
1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonche' ad
assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento delle attivita'
svolte dalla specialita' della polizia postale e delle comunicazioni
della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne
costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle
attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e' preposto un
dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della
carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello
equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, e',
conseguentemente, incrementato di una unita', fermo restando il
numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica
sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4­bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle
previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale:
generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
 
Art. 241
 
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto
all'emergenza Covid-19
 
1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le
risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale
destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale,
regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza
con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la
riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione
all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio
2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui
all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le
regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione
2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita
informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.
 
Art. 242
 
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza
Covid-19
 
1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e
sociali generati dall'epidemia COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese
rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono
riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla
rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per
essere destinate alla realizzazione di programmi operativi
complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono
altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili
per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei
programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,
le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei
possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi
sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di
accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con
riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione
all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei
Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina
di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali
riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste per il
ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene
fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione
Economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche
di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi
strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste
assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44,
ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare
sufficienti per le finalita' del presente comma, e' possibile
procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE,
delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilita'
del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione
territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese
disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui
al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per
il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di
appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei
fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle
risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove
necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione
delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al 31
dicembre 2025.
 
Art. 243
 
Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree
interne a seguito dell'emergenza Covid-19
 
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 65-quater e' aggiunto il seguente:
"65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai
Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori
necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.".
 
Art. 244
 
Credito di imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree
del Mezzogiorno
 
1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e
sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del
credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, dell'della legge 27
dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive
ubicate nelle suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento
per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone,
il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il
cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al
35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta
persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai
progetti di ricerca e sviluppo".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
 
Art. 245
 
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di
"Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria
 
1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli
occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa
"Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi di liquidita' correlate agli effetti socio-economici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari
a:
a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e
libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di
40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le
cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta
misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo
delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di
restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle
verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della
quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa
richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
 
Art. 246
 
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno
 
1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalita' di rafforzare l'azione a
tutela delle fasce piu' deboli della popolazione a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento
complessivo per la misura e' pari ad euro 100 milioni per l'anno
2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla
poverta' educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.
2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il
contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da altre
fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo e' destinato agli enti che svolgono almeno una
delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5, comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r) ,s), t), u),
v), W) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le
finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche' i costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per
le finalita' di cui al comma 1.
 
Art. 247
 
(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)
 
1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle
previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove
concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei
candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni
ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di
cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente
articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di
soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro
esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma
digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del
candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle
prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo
scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di
CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle
amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai
candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori
in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui al
presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di
studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche
in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti
dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o
profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso
pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono
soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e
quindici giorni.
 
Art. 248
 
(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento
della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche
amministrazioni)
 
1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale,
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia
stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la
Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle
amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle
procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo
svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita';
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo
le modalita' dell'articolo 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica
il comma 7 dell'articolo 247.
3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i
contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali
indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla
data del presente decreto, non hanno avuto un principio di
esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute
dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri
a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali
a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono
conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui
al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
 
Art. 249
 
(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita'
di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui
al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda
di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250,
possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
 
Art. 250
 
(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi,
gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca)
 
1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione
bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione
dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le
modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,
effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui
all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le
conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in
videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma
3;
d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si
applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale
presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso
l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione
specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i
programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione
complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1
i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di
dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno
superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in
graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a
decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando
l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' banditi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento
degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data
di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di
ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono
essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla
base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime
modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la
valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le
modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.
Art. 251
 
(Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso
il Ministero della salute)
 
1.Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita'
di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "a tempo
indeterminato" sono aggiunti le seguenti: ", ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica
e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti
anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e
profilo professionale presso altra amministrazione pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso".
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40
dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre
2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse,
previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, anche con le modalita' di cui all'articolo 249 e
mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della
salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso
pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica
F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24
settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi'
autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con
le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in
medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso.
 
rt. 252
 
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del
Ministero della giustizia)
 
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'
giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' avviare le
procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita'
di personale:
a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la
qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di
Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari
che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia,
Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma
1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea in
giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio
nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario
giudiziario, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in
materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,
o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie
giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi
presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione,
adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1,
lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianita' di
servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1,
votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad
eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post
universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai
requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun
Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita' di cui
all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera
b), e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo'
procedere, altresi' ad avviare procedure per il reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere
esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi
per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure
professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di
studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno
uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di
concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,
o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione,
adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere
da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di
iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il
periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post universitari in possesso del candidato. I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i
Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita' di cui
all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
8. La successiva assunzione delle unita' di personale di cui al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno
2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovra' avvenire a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente
e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
l'Amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Art. 253
 
(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)
 
1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del
personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per
magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione
degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i
criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con
provvedimento motivato del presidente della commissione, ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le
riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione
esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo
svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche
che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del
2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei candidati, dei commissari e del personale
amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma
8 dello stesso articolo 6.
 
Art. 254
 
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense)
 
1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attivita'
relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la correzione
degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza, ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su
richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del
medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto
degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i medesimi criteri
di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione
notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza e
la riservatezza delle sedute, nonche' a rispettare le prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei commissari e del personale amministrativo. I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla
commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso
notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro
componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del
personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo
svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,
il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle
prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile
2019.
6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le
parole: «, anche in pensione».
 
Art. 255
 
(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento
della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)
 
1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure
straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare
l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di 1.000 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1.
L'assunzione del personale di cui al periodo precedente e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneita' e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita' e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini
dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici
medesimi.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per
l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per
l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 256
 
(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso
le Corti di appello)
 
1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole "definizione dei
procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole
"Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo
132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale ovvero";
b) all'articolo 63, comma 1, le parole "trecentocinquanta" sono
sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta".
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e'
adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della
pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le
modalita' e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
Art. 257
 
(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei
conti)
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono
applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al
personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad
altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina,
con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del
presente articolo.
 
Art. 258
 
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
 
1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di
cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con
immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al
presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe
intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale
medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine
predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici
di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove
mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica.
Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un
esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di
istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
 
Art. 259
 
(Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
procedure concorsuali)
 
1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni
concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello
previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento,
assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con
quesiti a risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le relative
aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonche' la
validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i
provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di
pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali
risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i
criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito
di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo
corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del
concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della
Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della
difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2021.
 
Art. 260
 
(Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
corsi di formazione)
 
1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto
direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure
di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli
atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini
della formazione delle graduatorie di merito e per il personale
interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la
condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da
individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia'
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla
qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima
dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai
medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito
interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il
personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi
agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre
finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
 
Art. 261
 
(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)
 
1. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio
nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti
richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza,
nonche' con riferimento alle complesse iniziative in atto per la
gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento,
in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero
utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo
tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri
assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro
1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
 
Art. 262
 
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
 
1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione
delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico
connesse allo svolgimento delle attivita' connesse alla Presidenza
italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche'
allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi
informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione
della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020
avvia le procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1,
comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi
per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto il
possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo
professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese,
anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili
professionali richiesti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in
diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e
bilancio;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie
inerenti la contabilita' e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e
la sperimentazione dei relativi sistemi informativi.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonche'
dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi
e secondo le modalita' che saranno indicate dall'Amministrazione,
anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate
dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.
 
Art. 263
 
(Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di
lavoro agile)
 
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici
pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al
graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal
fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalita'
organizzative possono essere individuate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti
prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano
adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai
fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche
amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali
per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
 
Art. 264
 
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi
in relazione all'emergenza COVID-19)
 
1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e
sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione
all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e'
ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico
sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di
cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo
quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e
temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o
gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi,
autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il
31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una
conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il
presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare
piena attuazione ai principi di cui all' articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche
amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e
informazioni gia' in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: "Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";
2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni
decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)";
3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.";
b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43,
comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli
articoli 43, commi 4 e 71,";
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:
"2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei
dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,
attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71,
comma 4 del medesimo decreto.";
c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a),", ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione"
e' sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15
settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del
Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono
sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri"
e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite
dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli
comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica
amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o
documenti in possesso della stessa o di altra pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei
privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2,
lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa
disciplina regionale.
 
Art. 265
 
Disposizioni finanziarie finali
 
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della
Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al
Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una
quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in
termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1
al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
148.330 milioni di euro ».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di
euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel
2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro
nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e
5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326
milioni di euro nel 2020, 1.413 l'anno 2021, 2.136 milioni di euro
per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832
milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno
2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro
per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003
milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno
2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124,
125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222,
223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3,
4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che
prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per
l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83
milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno
2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di
euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a
325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per
l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82
milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per
l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62
milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115,
119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e
258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo
1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al
periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste
dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto
entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative
conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di
Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti
CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita' a
fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati
dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione
emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e
delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla
situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo
perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati.
13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare
le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono soppressi;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
- al secondo periodo le parole: "per gli anni 2021 e 2022" sono
sostituite dalle seguenti "per l'anno 2022";
- il quarto periodo e' soppresso;
- al sesto periodo le parole: "il 15 marzo 2020, il 15 settembre
2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono abrogate;
14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 al presente
decreto.
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per
l'anno 2020.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio 2020.
 
Art. 266
 
Entrata in vigore
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2020
 
MATTARELLA
 
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
 
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede