DM_FV_incentivi19 |
Il Ministro dello sviluppo economico
Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
visti.....omissis considerato che.....omissis Decreta:
\tab cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le\par \tab seguenti date: \par \tab\tab a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art.4; \par \tab\tab b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo\par \tab\tab\tab indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro\par \tab\tab\tab l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2,\par \tab\tab\tab del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia\par \tab\tab\tab da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto. \par 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e'\par \tab comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli\par \tab elementi forniti dal GSE. \par 4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti\par \tab iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle\par \tab procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. \par 5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative\par \tab modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti\par \tab rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1. \par
Art. 1 Finalita' ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita', sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata\par \tab al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalita' conformi\par \tab alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e\par \tab l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea\par \tab (2014/C 200/01). \par 2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di\par \tab cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le\parcui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le\par \tab seguenti date: \par \tab\tab a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art.4; \par \tab\tab b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo\par \tab\tab\tab indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro\par \tab\tab\tab l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2,\par \tab\tab\tab del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia\par \tab\tab\tab da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto. \par 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e'\par \tab comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli\par \tab elementi forniti dal GSE. \par 4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti\par \tab iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle\par \tab procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. \par 5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative\par \tab modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti\par \tab rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1. \parArt. 2 \par \b0 \par \cf1 Definizioni \par \cf0 \par 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui\par \tab all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti: \par \tab\tab a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia\par \tab\tab\tab elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare,\par \tab\tab\tab tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un\par \tab\tab\tab insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o\par \tab\tab\tab piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente\par \tab\tab\tab alternata e altri componenti elettrici minori; \par \tab\tab b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la potenza elettrica\par \tab\tab\tab dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali\par \tab\tab\tab di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,\par \tab\tab\tab misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti\par \tab\tab\tab norme CEI; \par \tab\tab c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i\par \tab\tab\tab cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre,\par \tab\tab\tab barriere acustiche o fabbricati rurali, ne' su pergole, tettoie e\par \tab\tab\tab pensiline; \par \tab\tab d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti di\par \tab\tab\tab nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che,\par \tab\tab\tab nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3, commi\par \tab\tab\tab 10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di registro\par \tab\tab\tab o di asta, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato,\par \tab\tab\tab offrendo una unica riduzione percentuale della tariffa di\par \tab\tab\tab riferimento. Resta fermo che i requisiti di cui all'art. 3 devono\par \tab\tab\tab essere rispettati da ciascun impianto dell'aggregato. In fase di\par \tab\tab\tab ammissione agli incentivi, ciascun impianto, facente parte\par \tab\tab\tab dell'aggregato e risultato in posizione utile nella relativa\par \tab\tab\tab graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE. \par\tab\tab\tab\b Art. 3 \par \b0 \par \cf1 Modalita' e requisiti generali per l'accesso \par ai meccanismi di incentivazione \par \cf0 \par 1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione\par \tab a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in\par \tab appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli\par \tab impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle\par \tab seguenti categorie: \par \tab\tab a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e\par \tab\tab\tab riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; \par \tab\tab b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la\par \tab\tab\tab differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello\par \tab\tab\tab della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW; \par \tab\tab c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. \par 2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale o superiore ai\par \tab valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui\par \tab al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure\par \tab competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza. \par 3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono\par \tab disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente\par \tab decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi\par \tab fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e\par \tab secondo modalita' non discriminatorie. \par 4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente\par \tab decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione\par \tab risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa\par \tab all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in\par \tab posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando\par \tab il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non\par \tab si applica: \par \tab\tab a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai\par \tab\tab\tab sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016; \par \tab\tab b) agli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto\par \tab\tab\tab ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono\par \tab\tab\tab stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle\par \tab\tab\tab graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23\par \tab\tab\tab giugno 2016, sempreche' entrino in esercizio successivamente\par \tab\tab\tab all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi\par \tab\tab\tab del presente decreto. \par 5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle\par \tab procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti\par \tab requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e\par \tab registro: \par \tab\tab a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli abilitativi\par \tab\tab\tab alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del\par \tab\tab\tab decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori\par \tab\tab\tab ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica\par \tab\tab\tab accettato in via definitiva e la registrazione dell'impianto sul\par \tab\tab\tab sistema Gaudi' validata dal gestore di rete; \par \tab\tab b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti\par \tab\tab\tab requisiti: \par \tab\tab\tab 1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti\par \tab\tab\tab\tab di nuova costruzione; \par \tab\tab\tab 2. rispettano le disposizioni di cui all'art. 65 del\par \tab\tab\tab\tab decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo\par \tab\tab\tab\tab 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per\par \tab\tab\tab\tab impianti con moduli collocati a terra in aree agricole; \par \tab\tab c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento che\par \tab\tab\tab non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre\par \tab\tab\tab una delle seguenti condizioni: \par \tab\tab\tab\tab 1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui\par \tab\tab\tab\tab\tab all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del\par \tab\tab\tab\tab\tab decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione\par \tab\tab\tab\tab\tab rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di\par \tab\tab\tab\tab\tab derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo concessorio o nel\par \tab\tab\tab\tab\tab relativo disciplinare; \par \tab\tab\tab\tab 2. la concessione di derivazione e' conforme alle Linee guida\par \tab\tab\tab\tab\tab per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche,\par \tab\tab\tab\tab\tab approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare\par \tab\tab\tab\tab\tab alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle Linee\par \tab\tab\tab\tab\tab Il Ministro dello sviluppo economico \par Di Maio \par \par Il ministro dell'ambiente \par e della tutela del territorio e del mare \par guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso\par minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017\par nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio\par 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico\par conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'art.\par 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'art. 77,\par comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/06. La conformita' e'\par verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione\par dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini\par dell'accesso alle tariffe di cui al presente decreto, a supporto\par dell'autorita' concedente, sulla base di una apposita istruttoria.\par L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per\par l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario e'\par tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da\par trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di\par asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta\par giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il\par calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente\par tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute\par successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa\par entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati\par utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria\par sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del\par richiedente, secondo le regole gia' previste per l'autorizzazione\par allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del medesimo decreto\par legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet\par entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente\par decreto. \par 6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del\par Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di\par rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita' da\par fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. \par 7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il\par soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati\par dell'impianto su Gaudi'. \par 8. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto e'\par alternativo al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del\par decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul\par posto. \par 9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al\par presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di\par diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla\par restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di\par esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione e'\par condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta\par restituzione. \par 10. Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati\par costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui\par all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza\par complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW. \par 11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati\par costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui\par all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a\par 500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o\par superiore a 1 MW. \par 12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti\par e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a\par svolgere attivita' di supporto, anche in termini di analisi di\par impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali\par le attivita' di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera\par trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti\par potenzialmente interessati nonche' i progetti e gli impianti di\par pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle\par procedure di registro. \par 13. Non sono ammissibili alle procedure di registro interventi di\par potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di\par potenziamento eseguiti sullo stesso impianto nell'ambito delle\par procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, qualora\par con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento\par complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1 MW. In\par caso di piu' interventi di potenziamento sullo stesso impianto,\par devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento. \par 14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale,\par urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati. \par Art. 4 \par \par Modalita' e tempi di svolgimento \par delle procedure di asta e registro \par \par 1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'art. 1,\par comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e\par registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le\par seguenti modalita': \par a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e'\par di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando\par indicata in Tabella 1; \par b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito web del GSE\par entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi. \par \par =========================================\par | | Data di apertura |\par | N. procedura | del bando |\par +===================+===================+\par | 1 | 30 settembre 2019 |\par +-------------------+-------------------+\par | 2 | 31 gennaio 2020 |\par +-------------------+-------------------+\par | 3 | 31 maggio 2020 |\par +-------------------+-------------------+\par | 4 | 30 settembre 2020 |\par +-------------------+-------------------+\par | 5 | 31 gennaio 2021 |\par +-------------------+-------------------+\par | 6 | 31 maggio 2021 |\par +-------------------+-------------------+\par | 7 | 30 settembre 2021 |\par +-------------------+-------------------+\par | Tabella 1 |\par +---------------------------------------+\par \par 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1,\par il produttore invia al GSE: \par a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto\par dei requisiti generali di cui all'art. 3; \par b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle\par caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di\par priorita' di cui ai Titoli II e III, ivi compresa l'eventuale\par richiesta di applicazione del criterio di cui all'art. 9, comma 2,\par lettera f); \par c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei\par requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta. \par 3. La richiesta di cui al comma 2 e' presentata in forma di\par dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto\par del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. \par 4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il GSE,\par attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma\par 2, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero\par delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di\par priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi controlli di cui\par all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. \par Art. 5 \par \par Modalita' operative di accesso agli incentivi \par \par 1. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli\par incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito\par {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "www.gse.it"}}{\fldrslt{\ul\cf2 www.gse.it}}}\f0\fs22 , secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE,\par comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali\par alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e\par dei criteri di priorita' per l'accesso agli incentivi. \par 2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a\par principi di semplificazione, economicita', efficienza e\par proporzionalita' dell'attivita' amministrativa. \par 3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale che\par il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima\par chiarezza degli adempimenti e delle modalita' di compilazione nonche'\par delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false\par dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del\par Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. \par Art. 6 \par \par Vita media utile convenzionale e periodo di diritto \par ai meccanismi incentivanti \par \par 1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai\par meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente\par ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di\par potenziamento e' pari alla vita media utile convenzionale, i cui\par valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai\par commi 3 e 4. \par 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla\par data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. \par 3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti\par e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle\par competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi\par connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore\par di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti\par autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE,\par nonche', per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione\par integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di\par rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione\par competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti\par imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore e'\par concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al\par periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo\par per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il\par periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, e'\par inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la\par realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non\par incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso,\par l'estensione del periodo nominale di diritto, non puo' essere\par comunque superiore a dodici mesi. \par 4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nelle ore in cui si\par registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore\par a sei ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi\par incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali\par in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa disposizione si\par riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando\par saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano. \par Art. 7 \par \par Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi \par \par 1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione\par che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e': \par a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016,\par comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti\par iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai\par sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si\par applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed\par f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in\par vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione della\par decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'art. 10,\par comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016; \par b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti\par gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano\par in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente\par decreto. \par 2. La tariffa offerta e' stabilita applicando alla tariffa di\par riferimento una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso\par formulata dal produttore nell'ambito delle procedure di asta e\par registro. \par 3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta ulteriormente\par ridotta nei seguenti casi: \par a) dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio,\par applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di\par comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro; \par b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di\par cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7; \par c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale,\par secondo le modalita' di cui all'allegato 1; \par d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura\par indicata allo stesso comma 11; \par e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di\par cui all'art. 10, comma 3; \par f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui all'art. 9,\par comma 5, e all'art. 14, comma 7. \par 4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 resta\par ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi. \par 5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione,\par riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi,\par alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai commi\par 1, 2 e 3, si applicano le condizioni e le modalita' indicate in\par Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. \par 6. Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di\par dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW\par che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE\par provvede, ove richiesto da produttore, al ritiro dell'energia\par elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la\par tariffa spettante omnicomprensiva. \par 7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE\par calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa\par spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica\par e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in\par riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le\par modalita' individuate all'art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel\par caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE\par conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la\par restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi,\par l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita' del\par produttore. \par 8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno scelto\par di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque\par richiedere al GSE di cambiare le modalita' di erogazione\par dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva. Il passaggio\par da un sistema all'altro e' consentito per non piu' di due volte\par durante l'intero periodo di incentivazione. \par 9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente\par decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si\par applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, tenuto conto\par delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti ibridi si\par fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto. \par 10. Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 dell'art. 8,\par hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a\par un premio pari a 12 \'80/MWh, erogato su tutta l'energia prodotta. Il\par Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta\par rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al\par premio. \par 11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure\par di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti\par rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del 20%.\par A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi\par presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di\par componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono\par rispettare i requisiti precisati dalle procedure GSE applicative\par dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016. \par 12. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla\par quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito un premio\par pari a 10 \'80/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10. Il\par premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base annua,\par l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta\par dell'impianto. \par Art. 8 \par \par Contingenti di potenza messi a disposizione \par \par 1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi: \par gruppo A: \par i. impianti eolici; \par ii. impianti fotovoltaici; \par gruppo A-2: \par i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono\par installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati\par rurali su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o\par dell'amianto. La superficie dei moduli non puo' essere superiore a\par quella della copertura rimossa; \par gruppo B: \par i. impianti idroelettrici; \par ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; \par gruppo C: \par i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e\par rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B. \par 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, la potenza messa a\par disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 2. \par \par =====================================================================\par | | Gruppo A |Gruppo A-2| | |\par | N. procedura | [MW] | [MW] |Gruppo B [MW]|Gruppo C [MW]|\par +================+===========+==========+=============+=============+\par | 1 | 45 | 100 | 10 | 10 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | 2 | 45 | 100 | 10 | 10 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | 3 | 100 | 100 | 10 | 10 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | 4 | 100 | 100 | 10 | 10 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | 5 | 120 | 100 | 10 | 20 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | 6 | 120 | 100 | 10 | 20 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | 7 | 240 | 200 | 20 | 40 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | Totale | 770 | 800 | 80 | 120 |\par +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par | Tabella 2 |\par +-------------------------------------------------------------------+\par \par 3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B si applicano gli\par articoli 9 e 10, per gli impianti di cui al gruppo C si applica\par l'art. 17. \par Art. 9 \par \par Requisiti e modalita' per la richiesta \par di partecipazione e criteri di selezione \par \par 1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile\par indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di\par riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non e'\par consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti\par presentati dopo la chiusura della procedura di registro. \par 2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i\par seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico a\par ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza: \par a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di\par discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore\par sfruttamento estrattivo per le quali l'autorita' competente al\par rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento\par delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel\par titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,\par nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per\par le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica\par ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile\par 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di\par cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; \par b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole,\par ospedali, edifici pubblici; \par c) per il gruppo B: \par i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano,\par nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma\par 3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016; \par ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di\par depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del\par digestato; \par d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete\par elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a\par condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore\par al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una\par potenza non inferiore a 15 kW; \par e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art. 3,\par comma 10; \par f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta\par sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del presente\par decreto; \par g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto\par dalla riduzione percentuale offerta; \par h) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda\par di partecipazione alla procedura. \par 3. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle\par graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel\par caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto\par ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta'\par del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza\par rientrante nel contingente. \par 4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento. \par 5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri\par prima della sua entrata in esercizio e della stipula della\par convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d),\par del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50%\par della tariffa offerta. \par 6. Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW sono\par tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva,\par secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A tali fini, la\par misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del costo\par di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto,\par convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I\par dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12, comma 3,\par per gli impianti fotovoltaici. \par 7. Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di\par priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti gli\par impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni: \par a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con\par la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo\par compongono; \par b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo\par risultante dall'applicazione della riduzione percentuale a ciascun\par impianto. \par Art. 10 \par \par Adempimenti per l'accesso ai meccanismi \par di incentivazione per gli impianti iscritti al registro \par \par 1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro entrano in\par esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di\par pubblicazione della graduatoria: \par \par =======================================\par | | Mesi |\par +===========================+=========+\par |Eolico onshore | 24 |\par +---------------------------+---------+\par |Idroelettrico (*) | 31 |\par +---------------------------+---------+\par |Solare fotovoltaico (**) | 19 |\par +---------------------------+---------+\par |Tutte le altre fonti e | |\par |tipologie di impianto | 31 |\par +---------------------------+---------+\par |(*) Per impianti idroelettrici con |\par |lavori geologici in galleria |\par |finalizzati a migliorare l'impatto |\par |ambientale il termine e' elevato a |\par |39 mesi. |\par |(**) Per il gruppo A-2 il termine |\par |e' elevato a 24 mesi. Per impianti |\par |nella titolarita' della PA i |\par |termini sono incrementati di 6 mesi |\par +---------------------------+---------+\par \par 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta\par l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta dello 0,5%\par per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo.\par Decorso il predetto termine massimo, l'impianto decade dal diritto\par all'accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto\par dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere\par connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati\par dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore\par riscontrate dal GSE. \par 3. Per gli impianti che non entrano in esercizio nel termine\par indicato al comma 2 e che decadono dal beneficio, e che vengano\par successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di\par incentivazione la tariffa offerta e' ridotta del 5% rispetto alla\par tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio\par dell'impianto. \par 4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono,\par entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria,\par comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per\par i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non\par si applica il comma 3. \par Art. 11 \par \par Contingenti di potenza messi a disposizione \par \par 1. I bandi sono organizzati in tre gruppi: \par gruppo A: \par i. impianti eolici; \par ii. impianti fotovoltaici; \par gruppo B: \par i. impianti idroelettrici; \par ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione. \par gruppo C: \par i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e\par rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i., e gruppo\par B, lettere i. e ii. \par 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, la potenza messa a\par disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 3: \par \par =====================================================================\par | N. procedura |Gruppo A [MW]| Gruppo B [MW] | Gruppo C [MW] |\par +===================+=============+================+================+\par | 1 | 500 | 5 | 60 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | 2 | 500 | 5 | 60 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | 3 | 700 | 10 | 60 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | 4 | 700 | 15 | 60 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | 5 | 700 | 15 | 80 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | 6 | 800 | 20 | 100 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | 7 | 1600 | 40 | 200 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | Totale | 5500 | 110 | 620 |\par +-------------------+-------------+----------------+----------------+\par | Tabella 3 |\par +-------------------------------------------------------------------+\par \par 3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli\par articoli da 12 a 16 e per gli impianti di cui al gruppo C si\par applicano gli articoli 13 e 17. \par Art. 12 \par \par Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti \par \par 1. Possono partecipare alle procedure d'asta i soggetti\par responsabili dotati di solidita' finanziaria ed economica adeguata\par alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di\par incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti\par requisiti: \par a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita'\par finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione\par all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa\par dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del\par gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno\par del medesimo istituto a finanziare l'intervento; \par b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente\par versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui\par valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per\par la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da\par tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente\par misura: \par i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di\par euro; \par ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni\par di euro e fino a duecento milioni di euro; \par iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento\par milioni di euro. \par 2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita'\par del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in\par fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in\par seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta,\par con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15. \par 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento degli\par impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 \'80/kW. \par 4. Sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali\par ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto\par legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. \par 5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma 11, la\par misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle\par cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata. \par Art. 13 \par \par Valori a base d'asta \par e valore minimo comunque riconosciuto \par \par 1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione\par percentuale sulla tariffa di riferimento. \par 2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori\par al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%. \par 3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o piu' offerte\par con riduzione al valore del 70%, nella successiva procedura saranno\par escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel caso in cui\par pervengano, nelle successive procedure, una o piu' offerte di\par riduzione al valore dell'80%, nelle procedure seguenti saranno\par escluse le offerte di riduzione superiori al 90%. 4. La tariffa\par offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, e'\par quella corrispondente alla riduzione percentuale massima della\par tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e al comma\par 3, a condizione che siano rispettati i requisiti per la\par partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo. \par Art. 14 \par \par Obblighi di allegazioni per la partecipazione \par alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti \par \par 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e'\par formulata al GSE con l'indicazione della riduzione percentuale\par offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13. \par 2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti\par trasmettono: \par a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al\par centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito\par della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella\par misura del 50% della cauzione definitiva; \par b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della\par realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione\par entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della\par graduatoria. \par 3. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore\par riduzione percentuale dell'offerta. Gli aggregati di impianti\par partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli\par impianti che lo compongono. Non e' consentita l'integrazione della\par dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della\par procedura d'asta. \par 4. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui\par all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in\par ordine di priorita': \par a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter del\par decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012,\par pari ad almeno due \'abstellette\'bb; \par b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di\par discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore\par sfruttamento estrattivo per le quali l'autorita' competente al\par rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento\par delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel\par titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,\par nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per\par le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica\par ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile\par 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di\par cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; \par c) per il gruppo B: \par i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano,\par nell'ordine, almeno una delle caratteristiche costruttive di cui\par all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del\par decreto 23 giugno 2016; \par ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di\par depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del\par digestato; \par d) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda\par di partecipazione alla procedura. \par 5. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle\par graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel\par caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto\par ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto\par puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota\par parte di potenza rientrante nel contingente. \par 6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento. \par 7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della\par procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula\par della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera\par d), del decreto legislativo n. 28 del 2016
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