Pannelli Solari Bologna

DM_FV_incentivi19
Il Ministro dello sviluppo economico

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

visti.....omissis

considerato che.....omissis

Decreta:

 

\tab cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le\par

\tab seguenti date: \par

\tab\tab a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art.4; \par

\tab\tab b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo\par

\tab\tab\tab indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro\par

\tab\tab\tab l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2,\par

\tab\tab\tab del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia\par

\tab\tab\tab da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto. \par

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e'\par

\tab comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli\par

\tab elementi forniti dal GSE. \par

4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti\par

\tab iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle\par

\tab procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. \par

5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative\par

\tab modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti\par

\tab rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1. \par

 

 

Art. 1

Finalita' ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita', sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata\par

\tab al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalita' conformi\par

\tab alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e\par

\tab l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea\par

\tab (2014/C 200/01). \par

2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di\par

\tab cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le\parcui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le\par

\tab seguenti date: \par

\tab\tab a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art.4; \par

\tab\tab b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo\par

\tab\tab\tab indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro\par

\tab\tab\tab l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2,\par

\tab\tab\tab del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia\par

\tab\tab\tab da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto. \par

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e'\par

\tab comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli\par

\tab elementi forniti dal GSE. \par

4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti\par

\tab iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle\par

\tab procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. \par

5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative\par

\tab modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti\par

\tab rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1. \parArt. 2 \par

\b0  \par

                           \cf1   Definizioni \par

\cf0  \par

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui\par

\tab all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti: \par

  \tab\tab   a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia\par

\tab\tab\tab elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione  solare,\par

\tab\tab\tab tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un\par

\tab\tab\tab insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno  o\par

\tab\tab\tab piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente\par

\tab\tab\tab alternata e altri componenti elettrici minori; \par

  \tab\tab   b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la  potenza  elettrica\par

\tab\tab\tab dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali\par

\tab\tab\tab di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del  medesimo  impianto,\par

\tab\tab\tab misurate alle condizioni nominali,  come  definite  dalle  pertinenti\par

\tab\tab\tab norme CEI; \par

   \tab\tab  c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i\par

\tab\tab\tab cui  moduli  non  sono  fisicamente  installati  su  edifici,  serre,\par

\tab\tab\tab barriere acustiche o fabbricati rurali, ne'  su  pergole,  tettoie  e\par

\tab\tab\tab pensiline; \par

   \tab\tab  d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti  di\par

\tab\tab\tab nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che,\par

\tab\tab\tab nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3,  commi\par

\tab\tab\tab 10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di  registro\par

\tab\tab\tab o di asta,  sulla  base  della  potenza  complessiva  dell'aggregato,\par

\tab\tab\tab offrendo  una  unica   riduzione   percentuale   della   tariffa   di\par

\tab\tab\tab riferimento. Resta fermo che i requisiti di  cui  all'art.  3  devono\par

\tab\tab\tab essere rispettati da ciascun  impianto  dell'aggregato.  In  fase  di\par

\tab\tab\tab ammissione  agli   incentivi,   ciascun   impianto,   facente   parte\par

\tab\tab\tab dell'aggregato  e  risultato  in  posizione  utile   nella   relativa\par

\tab\tab\tab graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE. \par\tab\tab\tab\b Art. 3 \par

\b0  \par

            \cf1 Modalita' e requisiti generali per l'accesso \par

                   ai meccanismi di incentivazione \par

\cf0  \par

  1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa  partecipazione\par

\tab a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da  iscrivere  in\par

\tab appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli\par

\tab impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti  nelle\par

\tab seguenti categorie: \par

   \tab\tab  a) impianti di nuova  costruzione,  integralmente  ricostruiti  e\par

\tab\tab\tab riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; \par

   \tab\tab  b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la\par

\tab\tab\tab differenza tra il valore della potenza  dopo  l'intervento  e  quello\par

\tab\tab\tab della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW; \par

    \tab\tab c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. \par

  2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale  o  superiore  ai\par

\tab valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di  cui\par

\tab al  presente  decreto  a  seguito  di  partecipazione   a   procedure\par

\tab competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza. \par

  3. Le procedure di registro e asta di cui  ai  commi  1  e  2  sono\par

\tab disciplinate, rispettivamente, dal  Titolo  II  e  III  del  presente\par

\tab decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto  dei  principi\par

\tab fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza  e\par

\tab secondo modalita' non discriminatorie. \par

  4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi  di  cui  al  presente\par

\tab decreto  a  condizione  che  i  relativi  lavori   di   realizzazione\par

\tab risultino,   dalla   comunicazione   di   inizio   lavori   trasmessa\par

\tab all'amministrazione  competente,  avviati   dopo   l'inserimento   in\par

\tab posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo,  fermo  restando\par

\tab il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto,  non\par

\tab si applica: \par

   \tab\tab  a) agli impianti che avevano accesso diretto  agli  incentivi  ai\par

\tab\tab\tab sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016; \par

   \tab\tab  b) agli impianti di cui all'art. 4, commi  1  e  2,  del  decreto\par

\tab\tab\tab ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei,  ma  che  sono\par

\tab\tab\tab stati  iscritti  in  posizione  non  utile  nei  registri   e   nelle\par

\tab\tab\tab graduatorie delle aste di  cui  al  medesimo decreto  ministeriale 23\par

\tab\tab\tab giugno  2016,  sempreche'  entrino   in   esercizio   successivamente\par

\tab\tab\tab all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai  sensi\par

\tab\tab\tab del presente decreto. \par

  5.  Oltre  ai  requisiti  specifici  per  la  partecipazione   alle\par

\tab procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i  seguenti\par

\tab requisiti generali per la partecipazione alle  procedure  di  asta  e\par

\tab registro: \par

   \tab\tab  a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli  abilitativi\par

\tab\tab\tab alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del\par

\tab\tab\tab decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i  titoli  concessori\par

\tab\tab\tab ove previsti,  il  preventivo  di  connessione  alla  rete  elettrica\par

\tab\tab\tab accettato in via definitiva  e  la  registrazione  dell'impianto  sul\par

\tab\tab\tab sistema Gaudi' validata dal gestore di rete; \par

   \tab\tab  b)  impianti  fotovoltaici:   ricorrono   entrambi   i   seguenti\par

\tab\tab\tab requisiti: \par

   \tab\tab\tab   1. sono solo di nuova costruzione e realizzati  con  componenti\par

\tab\tab\tab\tab di nuova costruzione; \par

     \tab\tab\tab  2.  rispettano  le  disposizioni  di  cui   all'art.   65   del\par

\tab\tab\tab\tab decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  legge  24  marzo\par

\tab\tab\tab\tab 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi  statali  per\par

\tab\tab\tab\tab impianti con moduli collocati a terra in aree agricole; \par

   \tab\tab  c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento  che\par

\tab\tab\tab non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre\par

\tab\tab\tab una delle seguenti condizioni: \par

    \tab\tab\tab\tab   1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive  di  cui\par

\tab\tab\tab\tab\tab all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del\par

\tab\tab\tab\tab\tab decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione\par

\tab\tab\tab\tab\tab rilasciata  dall'ente  preposto  al  rilascio  della  concessione  di\par

\tab\tab\tab\tab\tab derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo  concessorio  o  nel\par

\tab\tab\tab\tab\tab relativo disciplinare; \par

   \tab\tab\tab\tab    2. la concessione di derivazione e' conforme alle  Linee  guida\par

\tab\tab\tab\tab\tab per le valutazioni ambientali  ex  ante  delle  derivazioni  idriche,\par

\tab\tab\tab\tab\tab approvate con d.d. n. 29/STA del 13  febbraio  2017,  in  particolare\par

\tab\tab\tab\tab\tab alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle  Linee\par

\tab\tab\tab\tab\tab Il Ministro dello sviluppo economico \par

                                               Di Maio                \par

 \par

       Il ministro dell'ambiente         \par

e della tutela del territorio e del mare \par

guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione  del  deflusso\par

minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13  febbraio  2017\par

nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13  febbraio\par

2017 in considerazione  delle  modifiche  fisiche  del  corpo  idrico\par

conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui  all'art.\par

4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come  recepite  dall'art.  77,\par

comma 10-bis del decreto legislativo n.  152/06.  La  conformita'  e'\par

verificata e dichiarata  dal  Sistema  nazionale  per  la  protezione\par

dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai  soli  fini\par

dell'accesso alle tariffe di cui  al  presente  decreto,  a  supporto\par

dell'autorita' concedente, sulla base di  una  apposita  istruttoria.\par

L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per\par

l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario  e'\par

tenuto ad  allegare  la  medesima  verifica  alla  documentazione  da\par

trasmettere al GSE ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di\par

asta e registro. Sulla base delle  richieste  pervenute  entro trenta\par

giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,  SNPA  pubblica  il\par

calendario dell'avvio delle  istruttorie  e  aggiorna  semestralmente\par

tale calendario sulla  base  delle  domande  eventualmente  pervenute\par

successivamente. L'istruttoria  su  ciascuna  richiesta  si  completa\par

entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati  dati\par

utili risultano  regolarmente  pervenuti.  I  costi  dell'istruttoria\par

sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del\par

richiedente, secondo le regole  gia'  previste  per  l'autorizzazione\par

allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del  medesimo  decreto\par

legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul  proprio  sito  internet\par

entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente\par

decreto. \par

  6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del\par

Ministro dello sviluppo economico  6  novembre  2014  in  materia  di\par

rimodulazione degli incentivi per la produzione  di  elettricita'  da\par

fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. \par

  7. Prima di  inoltrare  richiesta  di  accesso  agli  incentivi  il\par

soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del  caso,  i  dati\par

dell'impianto su Gaudi'. \par

  8.  L'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto   e'\par

alternativo al ritiro dedicato di  cui  all'art.  13,  comma  3,  del\par

decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul\par

posto. \par

  9. I soggetti che hanno avuto accesso  agli  incentivi  di  cui  al\par

presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di\par

diritto;  in  tal  caso,  i  predetti  soggetti  sono   tenuti   alla\par

restituzione  degli  incentivi  netti  fruiti  fino  al  momento   di\par

esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale  opzione  e'\par

condizionato  alla  verifica   da   parte   del   GSE   dell'avvenuta\par

restituzione. \par

  10. Possono partecipare alle procedure di registri anche  aggregati\par

costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo  gruppo  di  cui\par

all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza\par

complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW. \par

  11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli  aggregati\par

costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo,  di  cui\par

all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore  a\par

500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato  sia  uguale  o\par

superiore a 1 MW. \par

  12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti\par

e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia  impegnato  a\par

svolgere attivita' di  supporto,  anche  in  termini  di  analisi  di\par

impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i  quali\par

le attivita' di supporto del GSE sono  rese  disponibili  in  maniera\par

trasparente e non discriminatoria a tutte le  categorie  di  soggetti\par

potenzialmente interessati nonche'  i  progetti  e  gli  impianti  di\par

pubbliche amministrazioni, limitatamente a  quelli  ammissibili  alle\par

procedure di registro. \par

  13. Non sono ammissibili alle procedure di registro  interventi  di\par

potenziamento di un impianto, che  seguano  ad  altri  interventi  di\par

potenziamento  eseguiti  sullo  stesso  impianto  nell'ambito   delle\par

procedure di registro svolte ai sensi del presente  decreto,  qualora\par

con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un  incremento\par

complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1  MW.  In\par

caso di piu'  interventi  di  potenziamento  sullo  stesso  impianto,\par

devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento. \par

  14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina  fiscale,\par

urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati. \par

Art. 4 \par

 \par

                  Modalita' e tempi di svolgimento \par

                 delle procedure di asta e registro \par

 \par

  1. Fermo restando il limite di  applicazione  di  cui  all'art.  1,\par

comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure  di  asta  e\par

registro secondo le scadenze indicate  in  Tabella  1  e  secondo  le\par

seguenti modalita': \par

    a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e'\par

di trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  bando\par

indicata in Tabella 1; \par

    b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito  web  del  GSE\par

entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.  \par

    \par

              =========================================\par

              |                   |  Data di apertura |\par

              |    N. procedura   |     del bando     |\par

              +===================+===================+\par

              |         1         | 30 settembre 2019 |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |         2         |  31 gennaio 2020  |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |         3         |   31 maggio 2020  |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |         4         | 30 settembre 2020 |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |         5         |  31 gennaio 2021  |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |         6         |   31 maggio 2021  |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |         7         | 30 settembre 2021 |\par

              +-------------------+-------------------+\par

              |               Tabella 1               |\par

              +---------------------------------------+\par

    \par

  2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al  comma  1,\par

il produttore invia al GSE: \par

    a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto\par

dei requisiti generali di cui all'art. 3; \par

    b) documentazione  necessaria  a  comprovare  il  possesso  delle\par

caratteristiche  necessarie  per  l'applicazione   dei   criteri   di\par

priorita' di cui  ai  Titoli  II  e  III,  ivi  compresa  l'eventuale\par

richiesta di applicazione del criterio di cui all'art.  9,  comma  2,\par

lettera f); \par

    c)  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  rispetto   dei\par

requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta. \par

  3. La richiesta di cui  al  comma  2  e'  presentata  in  forma  di\par

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto\par

del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. \par

  4. Entro la  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,  il  GSE,\par

attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma\par

2, accerta il possesso dei  requisiti  generali  e  specifici  ovvero\par

delle caratteristiche necessarie per l'applicazione  dei  criteri  di\par

priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi  controlli  di  cui\par

all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. \par

Art. 5 \par

 \par

            Modalita' operative di accesso agli incentivi \par

 \par

  1. Le richieste di partecipazione alle procedure  di  accesso  agli\par

incentivi  sono  inviate  al  GSE,  esclusivamente  tramite  il  sito\par

{\field{\*\fldinst{HYPERLINK "www.gse.it"}}{\fldrslt{\ul\cf2 www.gse.it}}}\f0\fs22 , secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso  GSE,\par

comprendenti la documentazione da  fornire,  strettamente  funzionali\par

alla verifica dei requisiti per la partecipazione  alle  procedure  e\par

dei criteri di priorita' per l'accesso agli incentivi. \par

  2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a\par

principi   di    semplificazione,    economicita',    efficienza    e\par

proporzionalita' dell'attivita' amministrativa. \par

  3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale  che\par

il soggetto responsabile sia portato  a  conoscenza  con  la  massima\par

chiarezza degli adempimenti e delle modalita' di compilazione nonche'\par

delle conseguenze  penali  e  amministrative  derivanti  dalle  false\par

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto  del\par

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. \par

Art. 6 \par

 \par

         Vita media utile convenzionale e periodo di diritto \par

                     ai meccanismi incentivanti \par

 \par

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  il  periodo  di  diritto  ai\par

meccanismi  incentivanti  per  gli  impianti   nuovi,   integralmente\par

ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di  rifacimento  o  di\par

potenziamento e' pari alla vita  media  utile  convenzionale,  i  cui\par

valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  ai\par

commi 3 e 4. \par

  2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla\par

data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. \par

  3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti\par

e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte   dalle\par

competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi\par

connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore\par

di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti\par

autorita', per altre cause di forza  maggiore  riscontrate  dal  GSE,\par

nonche', per gli impianti sottoposti  a  rinnovo  dell'autorizzazione\par

integrata ambientale, dei  tempi  di  fermo  causati  da  ritardo  di\par

rilascio della predetta autorizzazione da parte  dell'Amministrazione\par

competente  per  cause  non  dipendenti  da  atti   o   comportamenti\par

imputabili allo stesso produttore.  A  tal  fine,  al  produttore  e'\par

concessa un'estensione del  periodo  nominale  di  diritto,  pari  al\par

periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.  Il  periodo\par

per il quale si ha diritto ai  meccanismi  incentivanti,  incluso  il\par

periodo ai sensi di precedenti provvedimenti  di  incentivazione,  e'\par

inoltre  considerato  al  netto   di   eventuali   fermate   per   la\par

realizzazione di interventi di  ammodernamento  e  potenziamento  non\par

incentivati, riconosciuti come tali dal GSE.  In  tale  ultimo  caso,\par

l'estensione  del  periodo  nominale  di  diritto,  non  puo'  essere\par

comunque superiore a dodici mesi. \par

  4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si\par

registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore\par

a sei  ore  consecutive.  Il  periodo  di   diritto   ai   meccanismi\par

incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore  totali\par

in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa  disposizione  si\par

riferisce al caso  in  cui  si  registrino  prezzi  negativi,  quando\par

saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano. \par

 Art. 7 \par

 \par

     Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi \par

 \par

  1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova  costruzione\par

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e': \par

    a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23  giugno  2016,\par

comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli  impianti\par

iscritti in posizione utile nelle procedure  di  registro  svolte  ai\par

sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si\par

applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed\par

f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in\par

vigore del presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione  della\par

decurtazione eventualmente  offerta  in  applicazione  dell'art.  10,\par

comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016; \par

    b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti\par

gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano\par

in esercizio entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente\par

decreto. \par

  2. La tariffa offerta  e'  stabilita  applicando  alla  tariffa  di\par

riferimento una riduzione percentuale  pari  all'offerta  di  ribasso\par

formulata dal  produttore  nell'ambito  delle  procedure  di  asta  e\par

registro. \par

  3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta  ulteriormente\par

ridotta nei seguenti casi: \par

    a) dell'1% all'anno fino  alla  data  di  entrata  in  esercizio,\par

applicata  per  la  prima  volta  decorsi  15  mesi  dalla  data   di\par

comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro; \par

    b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di\par

cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7; \par

    c) nel caso di  ottenimento  di  contributi  in  conto  capitale,\par

secondo le modalita' di cui all'allegato 1; \par

    d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura\par

indicata allo stesso comma 11; \par

    e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di\par

cui all'art. 10, comma 3; \par

    f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui  all'art.  9,\par

comma 5, e all'art. 14, comma 7. \par

  4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2  e  3  resta\par

ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi. \par

  5.  Per  gli   impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione,\par

riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti  ibridi,\par

alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai  commi\par

1, 2 e 3, si applicano le  condizioni  e  le  modalita'  indicate  in\par

Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. \par

  6. Ferme  restando  le  determinazioni  dell'ARERA  in  materia  di\par

dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore  a  250  kW\par

che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il  GSE\par

provvede,  ove  richiesto  da  produttore,  al  ritiro   dell'energia\par

elettrica, erogando, sulla  produzione  netta  immessa  in  rete,  la\par

tariffa spettante omnicomprensiva. \par

  7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al  comma  6,  il  GSE\par

calcola la  componente  incentivo  come  differenza  tra  la  tariffa\par

spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica\par

e, ove tale differenza sia positiva,  eroga  gli  importi  dovuti  in\par

riferimento  alla  produzione  netta  immessa  in  rete,  secondo  le\par

modalita' individuate all'art. 25 del decreto  23  giugno  2016.  Nel\par

caso  in  cui  la  predetta  differenza  risulti  negativa,  il   GSE\par

conguaglia o  provvede  a  richiedere  al  soggetto  responsabile  la\par

restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i  casi,\par

l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita'  del\par

produttore. \par

  8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno  scelto\par

di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque\par

richiedere  al  GSE  di   cambiare   le   modalita'   di   erogazione\par

dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva.  Il  passaggio\par

da un sistema all'altro e' consentito  per  non  piu'  di  due  volte\par

durante l'intero periodo di incentivazione. \par

  9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente\par

decreto, per la  determinazione  della  potenza  degli  impianti,  si\par

applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016,  tenuto  conto\par

delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti  ibridi  si\par

fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto. \par

  10. Gli impianti fotovoltaici di cui al  gruppo  A-2  dell'art.  8,\par

hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia  elettrica,  a\par

un premio pari a 12 \'80/MWh, erogato su tutta  l'energia  prodotta.  Il\par

Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta\par

rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere  al\par

premio. \par

  11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure\par

di registro e per la  cui  realizzazione  sono  impiegati  componenti\par

rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del  20%.\par

A  tal  fine,  i  produttori  di  impianti  ammessi  agli   incentivi\par

presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o  meno  di\par

componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono\par

rispettare i requisiti  precisati  dalle  procedure  GSE  applicative\par

dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016. \par

  12. Per gli impianti di potenza fino a 100  kW  su  edifici,  sulla\par

quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito  un  premio\par

pari a 10 \'80/MWh, cumulabile con il premio di  cui  al  comma  10.  Il\par

premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base  annua,\par

l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della  produzione  netta\par

dell'impianto. \par

Art. 8 \par

 \par

             Contingenti di potenza messi a disposizione \par

 \par

  1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi: \par

    gruppo A: \par

      i. impianti eolici; \par

      ii. impianti fotovoltaici; \par

    gruppo A-2: \par

      i.  impianti  fotovoltaici  i  cui  moduli  fotovoltaici   sono\par

installati in sostituzione  di  coperture  di  edifici  e  fabbricati\par

rurali su  cui  e'  operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o\par

dell'amianto. La superficie dei moduli non puo'  essere  superiore  a\par

quella della copertura rimossa; \par

    gruppo B: \par

      i. impianti idroelettrici; \par

      ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; \par

    gruppo C: \par

      i.  impianti  oggetto  di  rifacimento  totale  o  parziale   e\par

rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B. \par

  2. Fatto salvo quanto previsto all'art.  20,  la  potenza  messa  a\par

disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 2. \par

    \par

=====================================================================\par

|                | Gruppo A  |Gruppo A-2|             |             |\par

|  N. procedura  |   [MW]    |   [MW]   |Gruppo B [MW]|Gruppo C [MW]|\par

+================+===========+==========+=============+=============+\par

|       1        |    45     |   100    |     10      |     10      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|       2        |    45     |   100    |     10      |     10      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|       3        |    100    |   100    |     10      |     10      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|       4        |    100    |   100    |     10      |     10      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|       5        |    120    |   100    |     10      |     20      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|       6        |    120    |   100    |     10      |     20      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|       7        |    240    |   200    |     20      |     40      |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|     Totale     |    770    |   800    |     80      |     120     |\par

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+\par

|                             Tabella 2                             |\par

+-------------------------------------------------------------------+\par

    \par

  3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B  si  applicano  gli\par

articoli 9 e 10, per gli impianti di  cui  al  gruppo  C  si  applica\par

l'art. 17. \par

Art. 9 \par

 \par

               Requisiti e modalita' per la richiesta \par

              di partecipazione e criteri di selezione \par

 \par

  1. Nella  richiesta  di  partecipazione  il  soggetto  responsabile\par

indica l'eventuale riduzione percentuale  offerta  sulla  tariffa  di\par

riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non  e'\par

consentita  l'integrazione  della  dichiarazione  e   dei   documenti\par

presentati dopo la chiusura della procedura di registro. \par

  2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito,  secondo  i\par

seguenti criteri di priorita', da applicare in  ordine  gerarchico  a\par

ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza: \par

    a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di\par

discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore\par

sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al\par

rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento\par

delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel\par

titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti,\par

nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per\par

le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica\par

ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile\par

2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di\par

cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; \par

    b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole,\par

ospedali, edifici pubblici; \par

    c) per il gruppo B: \par

      i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano,\par

nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4,  comma\par

3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016; \par

      ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di\par

depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del\par

digestato; \par

    d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete\par

elettrica  e  con  colonnine  di  ricarica  di  auto  elettriche,   a\par

condizione che la potenza complessiva di ricarica sia  non  inferiore\par

al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una\par

potenza non inferiore a 15 kW; \par

    e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art.  3,\par

comma 10; \par

    f) per tutti i gruppi:  maggiore  riduzione  percentuale  offerta\par

sulla tariffa di riferimento  di  cui  all'allegato  1  del  presente\par

decreto; \par

    g) minor valore della tariffa offerta,  calcolata  tenendo  conto\par

dalla riduzione percentuale offerta; \par

    h) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda\par

di partecipazione alla procedura. \par

  3. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle\par

graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel\par

caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto\par

ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta'\par

del soggetto accedere agli incentivi per la quota  parte  di  potenza\par

rientrante nel contingente. \par

  4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento. \par

  5. Il trasferimento a terzi di un impianto  iscritto  nei  registri\par

prima  della  sua  entrata  in  esercizio  e  della   stipula   della\par

convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma  2,  lettera  d),\par

del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50%\par

della tariffa offerta. \par

  6. Gli impianti a registro di  potenza  superiore  a  100  kW  sono\par

tenuti al  versamento  di  una  cauzione  provvisoria  e  definitiva,\par

secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A  tali  fini,  la\par

misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del  costo\par

di  investimento  previsto  per   la   realizzazione   dell'impianto,\par

convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I\par

dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12,  comma  3,\par

per gli impianti fotovoltaici. \par

  7. Nel caso di aggregati  di  impianti,  ciascuno  dei  criteri  di\par

priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti  gli\par

impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni: \par

    a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con\par

la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo\par

compongono; \par

    b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo\par

risultante dall'applicazione della riduzione  percentuale  a  ciascun\par

impianto. \par

 Art. 10 \par

 \par

               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi \par

       di incentivazione per gli impianti iscritti al registro \par

 \par

  1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro  entrano  in\par

esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di\par

pubblicazione della graduatoria:  \par

    \par

               =======================================\par

               |                           |  Mesi   |\par

               +===========================+=========+\par

               |Eolico onshore             |    24   |\par

               +---------------------------+---------+\par

               |Idroelettrico (*)          |    31   |\par

               +---------------------------+---------+\par

               |Solare fotovoltaico (**)   |    19   |\par

               +---------------------------+---------+\par

               |Tutte le altre fonti e     |         |\par

               |tipologie di impianto      |    31   |\par

               +---------------------------+---------+\par

               |(*) Per impianti idroelettrici con   |\par

               |lavori geologici in galleria         |\par

               |finalizzati a migliorare l'impatto   |\par

               |ambientale il termine e' elevato a   |\par

               |39 mesi.                             |\par

               |(**) Per il gruppo A-2 il termine    |\par

               |e' elevato a 24 mesi. Per impianti   |\par

               |nella titolarita' della PA i         |\par

               |termini sono incrementati di 6 mesi  |\par

               +---------------------------+---------+\par

    \par

  2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta\par

l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta  dello  0,5%\par

per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6  mesi  di  ritardo.\par

Decorso il predetto termine massimo, l'impianto  decade  dal  diritto\par

all'accesso ai benefici. Tali termini sono da  considerare  al  netto\par

dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto  e  delle  opere\par

connesse, derivanti da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati\par

dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore\par

riscontrate dal GSE. \par

  3. Per gli impianti  che  non  entrano  in  esercizio  nel  termine\par

indicato al comma 2 e che  decadono  dal  beneficio,  e  che  vengano\par

successivamente  riammessi  con  altra  procedura  ai  meccanismi  di\par

incentivazione la tariffa offerta e' ridotta  del  5%  rispetto  alla\par

tariffa spettante applicabile  alla  data  di  entrata  in  esercizio\par

dell'impianto. \par

  4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono,\par

entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,\par

comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per\par

i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia,  non\par

si applica il comma 3. \par

Art. 11 \par

 \par

             Contingenti di potenza messi a disposizione \par

 \par

  1. I bandi sono organizzati in tre gruppi: \par

    gruppo A: \par

      i. impianti eolici; \par

      ii. impianti fotovoltaici; \par

    gruppo B: \par

      i. impianti idroelettrici; \par

      ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione. \par

    gruppo C: \par

      i.  impianti  oggetto  di  rifacimento  totale  o  parziale   e\par

rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i.,  e  gruppo\par

B, lettere i. e ii. \par

  2. Fatto salvo quanto previsto all'art.  20,  la  potenza  messa  a\par

disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 3: \par

    \par

=====================================================================\par

|   N. procedura    |Gruppo A [MW]| Gruppo B [MW]  | Gruppo C [MW]  |\par

+===================+=============+================+================+\par

|         1         |     500     |       5        |       60       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|         2         |     500     |       5        |       60       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|         3         |     700     |       10       |       60       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|         4         |     700     |       15       |       60       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|         5         |     700     |       15       |       80       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|         6         |     800     |       20       |      100       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|         7         |    1600     |       40       |      200       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|      Totale       |    5500     |      110       |      620       |\par

+-------------------+-------------+----------------+----------------+\par

|                             Tabella 3                             |\par

+-------------------------------------------------------------------+\par

    \par

  3. Per gli impianti di cui  ai  gruppi  A  e  B  si  applicano  gli\par

articoli da 12 a 16 e  per  gli  impianti  di  cui  al  gruppo  C  si\par

applicano gli articoli 13 e 17. \par

  Art. 12 \par

 \par

           Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti \par

 \par

  1.  Possono  partecipare   alle   procedure   d'asta   i   soggetti\par

responsabili dotati di solidita' finanziaria  ed  economica  adeguata\par

alle iniziative per le quali  chiedono  l'accesso  ai  meccanismi  di\par

incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno  uno  dei  seguenti\par

requisiti: \par

    a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita'\par

finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione\par

all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa\par

dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del\par

gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno\par

del medesimo istituto a finanziare l'intervento; \par

    b) capitalizzazione, in termini di capitale  sociale  interamente\par

versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui\par

valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per\par

la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da\par

tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella  seguente\par

misura: \par

      i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di\par

euro; \par

      ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni\par

di euro e fino a duecento milioni di euro; \par

      iii. il 2% sulla parte dell'investimento  eccedente  i duecento\par

milioni di euro. \par

  2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita'\par

del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in\par

fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in\par

seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura  d'asta,\par

con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15. \par

  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo  di  investimento  degli\par

impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 \'80/kW. \par

  4. Sono esclusi dalle procedure  d'asta  i  soggetti  per  i  quali\par

ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del  decreto\par

legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. \par

  5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma  11,  la\par

misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle\par

cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata. \par

Art. 13 \par

 \par

                        Valori a base d'asta \par

                e valore minimo comunque riconosciuto \par

 \par

  1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione\par

percentuale sulla tariffa di riferimento. \par

  2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori\par

al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%. \par

  3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o  piu'  offerte\par

con riduzione al valore del 70%, nella successiva  procedura  saranno\par

escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel  caso  in  cui\par

pervengano,  nelle  successive  procedure,  una  o  piu'  offerte  di\par

riduzione  al  valore  dell'80%,  nelle  procedure  seguenti  saranno\par

escluse le offerte di riduzione  superiori  al  90%.  4.  La  tariffa\par

offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente,  e'\par

quella  corrispondente  alla  riduzione  percentuale  massima   della\par

tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e  al  comma\par

3,  a  condizione  che  siano   rispettati   i   requisiti   per   la\par

partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo. \par

Art. 14 \par

 \par

            Obblighi di allegazioni per la partecipazione \par

     alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti \par

 \par

  1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta   e'\par

formulata  al  GSE  con  l'indicazione  della  riduzione  percentuale\par

offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13. \par

  2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti  richiedenti\par

trasmettono: \par

    a)  una  cauzione  provvisoria,  con  durata  non  inferiore   al\par

centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di  esito\par

della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella\par

misura del 50% della cauzione definitiva; \par

    b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a  garanzia  della\par

realizzazione degli impianti e a  trasmettere  la  medesima  cauzione\par

entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  con  esito  positivo   della\par

graduatoria. \par

  3. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore\par

riduzione  percentuale  dell'offerta.  Gli  aggregati   di   impianti\par

partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli\par

impianti che lo compongono. Non e'  consentita  l'integrazione  della\par

dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della\par

procedura d'asta. \par

  4. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui\par

all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in\par

ordine di priorita': \par

    a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter  del\par

decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012,\par

pari ad almeno due \'abstellette\'bb; \par

    b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di\par

discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore\par

sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al\par

rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento\par

delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel\par

titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti,\par

nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per\par

le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica\par

ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile\par

2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di\par

cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; \par

    c) per il gruppo B: \par

      i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano,\par

nell'ordine, almeno una  delle  caratteristiche  costruttive  di  cui\par

all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del\par

decreto 23 giugno 2016; \par

      ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di\par

depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del\par

digestato; \par

    d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda\par

di partecipazione alla procedura. \par

  5. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle\par

graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel\par

caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto\par

ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto\par

puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota\par

parte di potenza rientrante nel contingente. \par

  6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento. \par

  7. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della\par

procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula\par

della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera\par

d), del decreto legislativo n. 28 del 2016