DECRETO RIPRESA da Gazzetta Ufficiale |
DECRETO RIPRESA ED INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO Link al Decreto Ripresa Totale con testo estraibile Come funziona? ecco le conclusioni Il decreto ha lo scopo di migliorare la classificazione energetica delle abitazioni di almeno 2 classi, ovvero, se non possibile il conseguimento della classe energetica piu' alta, (caso di edificio già in classe alta A3) tramite interventi già definiti dal decreto che si dividono in "Interventi Primari" e in "Interventi Accessori" interventi primari obbligatori (almeno uno) per ottenere lo sgravio fiscale del 110% sono:
Interventi Secondari rientranti nel decreto per ottenere lo sgravio fiscale del 110% solamente in presenza di almeno un Intervento Primario sono:
Come mettere in pratica? Occorre, per partire, richiedere ad un professionista la Certificazione Energetica sullo stabile in cui si intende intervenire; quindi, si preparerà un progetto dell'intervento. Dopo la fine dei lavori, con una nuova Certificazione Energetica, il professionista iscritto all'Albo, attesterà l' obiettivo raggiunto per ottenere la detrazione del 110%. l'art. 121 da la facoltà, sia al privato che al condominio, di richiedere che la detrazione del 110% sia assorbita all'azienda che ha eseguito gli interventi L'azienda, una volta incassati i crediti potrà scontarli in 5 anni sulle proprie tasse, oppure, trasferirle ad altre realtà più grosse facendosele monetizzare, oppure ancora, potranno semplicemente darli alla banca, rinunciando al 9%.
Articoli energetici che ci interessano: 119 - 121 Art. 119 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di Potenza nominale. 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1. 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita' di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11. 16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con
facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per
le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al
comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati
anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di
detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i
soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa
degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma
1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo
restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. |