DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387
testo in vigore dal: 15-2-2004 ( GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n.17)
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione
;
Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997; Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003; Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a 20 kW.
(GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n.17)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387
testo in vigore dal: 15-2-2004
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,
comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel rispetto dei
principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche
rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato
italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro
comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi
agricoli e per le aree montane.
(note)
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali
e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:
impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad
esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente,
nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o
comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti
alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di
cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti he
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di
energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW
elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili:
l'elettricita' prodotta da impianti alimentati esclusivamente con
fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla
lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili
utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non
l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili: produzione e
producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili
nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di
elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e
detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione
nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile,
anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete
elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle
attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi
il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto
per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle
lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la
connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere
b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo
di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito
dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del
medesimo decreto legislativo.
Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del
consumo di elettricita' da fonti rinnovabili, in quantita'
proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle
disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonche' dai
provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno
2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei
benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno.
L'aggiornamento include altresi' la valutazione quantitativa
dell'evoluzione dell'entita' degli incentivi alle fonti assimilate
alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano
maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni
di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente
ogni due anni, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri
interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti
dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui
all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata
una relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni
precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che
potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza
tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di
elettricita' da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali
sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi
nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo
indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e
relative note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilita' del sistema di garanzia di origine
di cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle
procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso
al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi
eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il
perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al
comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo
periodo.
4. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base
della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla
Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della
relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo
2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo
7 della medesima direttiva.
Art. 4.
Incremento della quota minima di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e sanzioni per gli inadempienti
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di
elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico
nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e'
incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto
delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro
delle attivita' produttive, con propri decreti emanati di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della
medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio
2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata
ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del
medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno
precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti.
A detti soggetti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica
sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai
sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo
decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantita'
di certificati correlata al totale di elettricita' importata e
prodotta nell'anno precedente dal soggetto.
Art. 5.
Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica
delle biomasse, dei gas residuati
dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono
indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e
residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad
attivita' di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle
modalita' per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e
residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative
per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione
boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle
industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e
le aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa
a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche' le
modalita' e le condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative per l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli
non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle
modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa
utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare,
ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli
assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei
gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in
particolare da attivita' zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti
cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per
l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro
designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la
presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle
attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero
dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della
Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso,
ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero
delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le
risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle
eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo
delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati,
nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli
IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La
commissione tiene conto altresi' delle conoscenze acquisite
nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del
CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e
forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 6.
Disposizioni specifiche per gli impianti
di potenza non superiore a 20 kW
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la
disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a
20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e' consentita
la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro
adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,
connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
Art. 7.
Disposizioni specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello
Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare
dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli
impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione dell'entita'
dell'incentivazione. Per l'elettricita' prodotta mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa
incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere
l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti
al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 8.
Disposizioni specifiche per le centrali ibride
1. Il produttore che esercisce centrali ibride puo' chiedere al
Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime
centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel
rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda
per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento,
nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione
imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale e'
richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50%
della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello
stesso periodo.
3. La priorita' di dispacciamento e' concessa dal Gestore della
rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma
settimanale di producibilita' complessiva e della relativa quota
settimanale di producibilita' imputabile, dichiarata dal produttore
al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile
deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di
minimo tecnico. La disponibilita' residua della centrale non
impegnata nella produzione imputabile e' soggetta alle regole di
dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga
effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal
regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei
certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12
si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali
ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza
termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio
successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto
sia superiore al 50% della producibilita' complessiva di energia
elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla
costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al
comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al
rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalita'
stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 9.
Promozione della ricerca e della diffusione
delle fonti rinnovabili
1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi
e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti
rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unita' di
prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione
dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunita'
offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di
impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione
di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per
applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle
aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e
annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle
parti.
Art. 10.
Obiettivi indicativi regionali
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli
obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la
ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti
energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui
al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle
risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun
contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle
tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del
consumo di elettricita' da fonti rinnovabili nei rispettivi
territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
Art. 11.
Garanzia di origine dell'elettricita'
prodotta da fonti rinnovabili
1. L'elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto
al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine
di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel
seguito denominata «garanzia di origine».
2. Il Gestore della rete e' il soggetto designato, ai sensi del
presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al
comma 1, nonche' dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine e' rilasciata qualora la produzione
annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh,
arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale
spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella
dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile e'
comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della
garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli
articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la
fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita',
la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la
produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali
ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su
richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa
riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei
certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle
regole e modalita' di sistemi di certificazione di energia da fonti
rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni
della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali
viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' cosi' garantita e' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad
accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati
contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di
origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma
6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti
dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del
presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della
rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in
costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organismi.
10. La garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, e'
riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
sono definite le condizioni e le modalita' di riconoscimento della
garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi
internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente
articolo e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore
della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti
attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di
provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
nonche' di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti,
con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti.
Art. 13.
Questioni riguardanti la partecipazione
al mercato elettrico
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il
diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3,
comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le modalita'
indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di
potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili,
ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate
ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre
1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.
108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa
viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina
e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore
della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA,
nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad
acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete
nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n.
34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.
108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come
definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa e'
ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale
l'impianto e' collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di
cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di
mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3,
l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene
ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia
elettrica di cui al comma 3 e' ritirata dal gestore di rete cui
l'impianto e' collegato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni
economiche di mercato.
Art. 14.
Questioni attinenti il collegamento
degli impianti alla rete elettrica
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana
specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione
nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di
connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza
e di rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento
di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della
soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di
connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete
per la connessione possono essere realizzati interamente dal
produttore, individuando altresi' i provvedimenti che il Gestore
della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di
detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda
avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative
che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di
realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la
realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle
infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra tutti i
produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete. Dette modalita', basate su criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei
benefici che i produttori gia' connessi e quelli collegatisi
successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle
connessioni.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che
richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti
rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete,
unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la
tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non
penalizzi l'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni
insulari e le regioni a bassa densita' di popolazione.
Art. 15.
Campagna di informazione e comunicazione
a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
negli usi finali dell'energia.
1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalita' previste dalla
medesima legge, su proposta del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e' svolta una campagna di informazione e comunicazione a
sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni
2004, 2005 e 2006.
Art. 16.
Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili
e l'efficienza negli usi finali dell'energia
1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e
l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge
attivita' di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e
sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative
promosse a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del
settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito
delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni
dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati
alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti
alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente
alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e
3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati
verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non piu' di
venti esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali,
sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le
attivita'.
4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di partecipazione di
altre amministrazioni nonche' le modalita' con le quali le attivita'
di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite
da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano
copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato
annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il
trasporto dell'energia elettrica, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la
remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta
quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma e'
effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto
previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi
adempimenti con le strutture fisiche disponibili.
Art. 17.
Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse
a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, com-ma 1, lettera
e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia
di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle
fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite
il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i
combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e
alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse
le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili,
si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione,
limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto
all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui
scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche
definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti
e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche
tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico
riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce
altresi:
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di
impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai
rifiuti;
b) le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a
base di biomassa.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti
e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato
alle fonti rinnovabili e' subordinata all'entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3.
Art. 18.
Cumulabilita' di incentivi
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non
puo' ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle
disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' i titoli derivanti
dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi
dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro
provvedimento di analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati
verdi, ne' i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
Art. 19.
Disposizioni specifiche per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 20.
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del
mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di
cui all'articolo 13, com-ma 3, e' riconosciuto il prezzo fissato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'energia
elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai
clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle
attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto
legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7,
l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in
co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento
ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i
soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul
100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri
dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al
Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricita'
importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo
obbligo. La richiesta e' corredata almeno da copia conforme della
garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di
produzione. In caso di importazione di elettricita' da Paesi terzi,
l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di
elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, e' subordinata
alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attivita'
produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricita'
viene importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da
fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di
cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle
relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi
possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di
elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero
alle importazioni di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente
provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed
incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in
Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul
territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero
delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da
cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in
otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da
eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di
elettricita' da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad
esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di
cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di
cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono
anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica
prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17.
Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta
elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non
puo' essere concessa per la produzione di energia elettrica da
impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto
capitale.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia
elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare
all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui
all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori
entrate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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