AEEG 348 / 07 costi misure |
Nella riunione del 29 dicembre 2007 Visti: omissis Considerato che:omissis Ritenuto che: omissis Sia opportuno prevedere che: omissis DELIBERA Articolo 1 Testo integrato per il periodo di regolazione 2008-2011 1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A) 1.2 Sono approvate le Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato B).
Articolo 2
Disposizioni transitorie in materia di tariffe di distribuzione per l’anno 2008
2.1 Le imprese distributrici applicano fino al 31 marzo 2008, limitatamente alle utenze in Media Tensione per usi diversi e alle utenze in Bassa Tensione per usi diversi, le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007, ovvero per le imprese ammesse al regime tariffario semplificato di cui all’articolo 13 del Testo integrato 2004-2007, la tariffa di cui al medesimo articolo 13, con corrispettivi ridotti del 10% per le utenze in Bassa Tensione e del 5% per le utenze in Media Tensione. 2.2 Il ricavo effettivo gennaio 2008 – 31 marzo 2008, è calcolato tenendo conto di quanto disposto al precedente comma 2.1. 2.3 In caso di mancato rispetto del termine del 31 marzo 2008 di cui al comma 2.1, le imprese di distribuzione, sono obbligate a: - emettere fatture di conguaglio relativamente al periodo successivo all’1 aprile 2008 sulla base delle tariffe obbligatorie determinate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7 del Testo integrato; - ridurre per l’anno 2008 l’ammontare integrato, in misura pari all’1% per ogni mese di ritardo rispetto al termine indicato nel comma 2.1.REm, di cui all’articolo 34 del Testo integrato, per il periodo 1RRm di cui all’articolo 34 del Testo Articolo 3 Disposizioni transitorie in materia di corrispettivi per i prelievi di energia reattiva 3.1 In deroga a quanto disposto dal comma 8.1 del Testo integrato e limitatamente alle utenze in Bassa Tensione, nel caso in cui i misuratori esistenti non siano in grado di misurare i prelievi di energia reattiva, i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva previsti dal medesimo comma sono posti pari a zero fino ad avvenuta installazione dei misuratori previsti dalla deliberazione n. 292/06. Articolo 4 Certificazione ai fini dell’applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato 4.1 La certificazione di cui al comma 16.5 del Testo integrato, necessaria ai fini dell’applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 giugno 2008. 4.2 Fino al termine di cui al precedente comma 4.1 il distributore applica, salvo conguaglio, le condizioni di cui al comma 16.4 a fronte di richiesta scritta da parte del soggetto che ha nella disponibilità l’impianto di produzione. 4.3 Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4.1 comporta la rifatturazione, per l’intero periodo 1 gennaio – 30 giugno 2008, secondo le condizioni tariffarie previste per i clienti finali. Articolo 5 Disposizioni in materia di revisione delle deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A di cui al comma 73.1 del Testo integrato 5.1 A partire dall’1 aprile 2008, ai fini delle deroghe di cui al comma 73.1 del Testo integrato, le componenti tariffarie di cui al comma 45.2, lettere da a) a d) del Testo integrato, almeno in relazione alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere f) e g) del medesimo Testo integrato, saranno differenziate prevedendo scaglioni di consumo mensile: a) fino a 4 GWh; b) oltre 4 GWh fino a 8 GWh; c) oltre 8 GWh fino a 12 GWh; d) oltre 12 GWh. 5.2 La differenziazione dei corrispettivi assorbirà le variazioni in aumento e in diminuzione delle componenti tariffarie A di cui al comma 5.1, registrate a partire dall’1 gennaio 2008. 5.3 In deroga a quanto disposto dal comma 73.1 del Testo integrato, fino al 31 marzo 2008 la soglia del consumo mensile di cui al medesimo comma 73.1 è fissata pari a 8 GWh. Articolo 6 Avvio di procedimento per l’individuazione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell’incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e in materia di monitoraggio del livello di indebitamento 6.1 E’ avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di : a) definizione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell’incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; b) monitoraggio del livello di indebitamento degli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica. 6.2 In relazione a quanto previsto dal comma 6.1, lettera b), il procedimento è finalizzato ad individuare strumenti che favoriscano il mantenimento di condizioni di equilibrio economico finanziario del settore, eventualmente disincentivando politiche che prevedano un eccessivo ricorso al capitale di debito. 6.3 Nell’ambito del procedimento di cui al comma 6.1: a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti; b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati; c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia. 6.4 Il Direttore responsabile della Direzione Tariffe dell’Autorità procede: a) allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 6.1 e 6.2 del presente articolo; b) alle convocazioni e all’organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento; c) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all’Autorità per gli interventi di competenza. Articolo 7 Disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione 7.1 Fino al riordino complessivo della disciplina per l’erogazione del servizio di connessione, l’Autorità aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, i contributi riportati nelle tabelle da 1 a 8 dell’Allegato B al presente provvedimento, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 10.1 del Testo integrato. Articolo 8 Disposizioni finali 8.1 La deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata e integrata, continua ad essere applicata limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all’1 gennaio 2008. 8.2 E’ abrogato il punto 2 della deliberazione n. 272/07. 8.3 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dall’1 gennaio 2008. 29 dicembre 2007 Il Presidente: Alessandro Ortis allegato a con modifiche successive allegato b con modifiche successive
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