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10 La misura dell'energia

10 La misura dell'energia prodotta

Le recenti disposizioni dell'Autorità in materia di misura sono finalizzate all'installazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibile per via telematica al gestore di rete la misura oraria (sia per l' energia immessa che per quella prelevata). Con particolare riferimento alla energia elettrica prodotta da impianti di generazione fotovoltaica, l'AEEG ha recentemente definito con deliberazione n. 88/07 le disposizioni in materia di misura. In particolare tale provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione (di qualsiasi potenza) la cui connessione è successiva alla data di pubblicazione della medesima delibera, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa (ad es. rilascio CV e conto energia). Le responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione ed i relativi ed eventuali corrispettivi a carico del soggetto titolare dell'impianto sono definite secondo questo schema:

1 il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di Potenza nominale non superiore a 20 kW è il gestore di rete; il corrispettivo a copertura di tale attività fino al termine del presente periodo regolatorio (2004-2007) è pari alla componente tariffaria MIS-] prevista per la Bassa Tensione dalla tabella 18, prima colonna, dell' Allegato n. 1 al Testo Integrato della deliberazione n.5/04 (ad oggi pari a 28,19 € all'anno);

2 il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di Potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore, il quale ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete pur mantenendo la responsabilità di tale servizio; il corrispettivo a copertura di tale eventuale attività di 'fornitore di servizio' offerto dal gestore di rete è definito dal medesimo che pubblica e rende note le metodologie di calcolo e le seguenti voci di costo di detto corrispettivo:

• approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;

• manutenzione dell'apparecchiatura di misura;

• rilevazione e registrazione delle misure.

II posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore sulla base di scelte razionali e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

1. per impianti fotovoltaici: il più vicino possibile all'inverter

2. per impianti diversi da fotovoltaici: il più vicino possibile ai morsetti del generatore e comunque a valle dei servizi ausiliari

3. all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà secondo quanto indicato dal produttore

4. tale da assicurare al gestore di rete lo svolgimento dei propri obblighi in sicurezza (dlgs n. 626/94)

5. dotazione di opportuni dispositivi anti-frode

Inoltre le apparecchiature di misura devono:

1. essere in grado di rilevare la misura di energia prodotta su base oraria

2. essere dotate di dispositivi per l'interrogazione ed acquisizione per via telematica delle misure da parte dei gestori di rete.

Fonte:GSE