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09 La Connessione alla rete Elettrica

9 La connessione alla rete elettrica

La direttiva 2003/54/CE ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili. L'Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l'erogazione del servizio di connessione, distinguendo tra connessioni alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV e connessioni alle reti elettriche con tensione nominale fino a 1 kV. La seguente tabella evidenzia le deliberazioni dell'Autorità che regolamentano la connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione di energia elettrica.

deliberazioni dell'Autorità
tipo livello di tensione condizioni procedurali ed economiche regole tecniche di connessione
trasmissione AAT/AT delibera n 281/05 delibera n 250/04 codice di rete Terna
distribuzione AT,MT delibera n 281/05 procedimento delibera n 136/04
distribuzione Bassa T delibera 89/07 procedimento delibera n 136/04

Con i provvedimenti richiamati, l'Autorità

• nel caso di connessioni in alta e Media Tensione, ha definito i principi sulla base dei quali ciascun gestore di rete (imprese distributrici e Terna) ha predisposto le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche. Le condizioni economiche sono aderenti ai costi effettivi;

• nel caso di connessioni in Bassa Tensione, ha definito modalità procedurali standard e condizioni economiche a forfait al fine di introdurre elementi di maggior semplicità per i produttori titolari di impianti di piccola taglia, tenendo conto della standardizzazione che, nella maggior parte dei casi, contraddistingue tali connessioni.

Inoltre, i provvedimenti in materia di connessioni prevedono condizioni semplificate e corrispettivi ridotti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03. In particolare, per quanto riguarda le connessioni in media e Alta Tensione (con tensione superiore a 1 kV), l'Autorità ha previsto, nel caso di fonti rinnovabili:

• la priorità nella gestione delle richieste

• il diritto di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (tale diritto è in realtà valido per tutti i tipi di connessioni)

• uno sconto per il corrispettivo di definizione della soluzione per la connessione (con un massimale al 50% rispetto al caso di fonti convenzionali)

• uno sconto-distanza sull'eventuale linea elettrica realizzata per la connessione; • un corrispettivo nullo nel caso di interventi su rete esistente derivanti dalla richiesta di connessione

• la riduzione delle garanzie finanziarie (50%). In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi necessari a cura del gestore di rete responsabile, quest'ultimo è tenuto a versare al soggetto richiedente, nel caso di impianti da collegare alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, un importo determinato dall' Autorità

Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica con potenze complessive fino a 50 kW il servizio di connessione è sempre erogato in Bassa Tensione, mentre viene lasciata discrezionalità alle imprese distributrici per potenze complessive di connessione superiori a tale soglia. Per quanto riguarda le connessioni in Bassa Tensione (con tensione sino a 1 kV) l'Autorità ha previsto che i produttori paghino solo il 50% dei corrispettivi definiti a forfait. Gli sconti applicati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non comportano minori ricavi per i gestori di rete in quanto la parte dei corrispettivi non applicata ai produttori viene posta a carico del conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3. Nel caso di realizzazione di connessioni che necessitano di lavori semplici, il tempo di realizzazione è pari a 30 giorni lavorativi, mentre nel caso di realizzazione di connessioni che necessitano di lavori complessi il tempo di realizzazione è pari a 120 giorni lavorativi . Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra M % del costo totale della connessione e 5 euro, per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 180 giorni.

Corrispettivi per le connessioni in Bassa Tensione
quota distanza parte fissa importo aggiuntivo
entro 200 m 185,65  
oltre 200 m e fino a 700 m per ogni 100 m o frazioni superiori a 50 m 185,65 93,06
oltre 700 m e fino a 1200 m per ogni 100 m o frazioni superiori a 50 m 650,03 185,65
oltre 1200 m per ogni 100 m o frazioni superiori a 50 m 1578,29 371,30
quota potenza €/kW 69,791  
diritto fisso 46,53  

Fonte:GSE