09 La Connessione alla rete Elettrica |
9 La connessione alla rete elettrica La direttiva 2003/54/CE ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili. L'Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l'erogazione del servizio di connessione, distinguendo tra connessioni alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV e connessioni alle reti elettriche con tensione nominale fino a 1 kV. La seguente tabella evidenzia le deliberazioni dell'Autorità che regolamentano la connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione di energia elettrica.
Con i provvedimenti richiamati, l'Autorità • nel caso di connessioni in alta e Media Tensione, ha definito i principi sulla base dei quali ciascun gestore di rete (imprese distributrici e Terna) ha predisposto le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche. Le condizioni economiche sono aderenti ai costi effettivi; • nel caso di connessioni in Bassa Tensione, ha definito modalità procedurali standard e condizioni economiche a forfait al fine di introdurre elementi di maggior semplicità per i produttori titolari di impianti di piccola taglia, tenendo conto della standardizzazione che, nella maggior parte dei casi, contraddistingue tali connessioni. Inoltre, i provvedimenti in materia di connessioni prevedono condizioni semplificate e corrispettivi ridotti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03. In particolare, per quanto riguarda le connessioni in media e Alta Tensione (con tensione superiore a 1 kV), l'Autorità ha previsto, nel caso di fonti rinnovabili: • la priorità nella gestione delle richieste • il diritto di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (tale diritto è in realtà valido per tutti i tipi di connessioni) • uno sconto per il corrispettivo di definizione della soluzione per la connessione (con un massimale al 50% rispetto al caso di fonti convenzionali) • uno sconto-distanza sull'eventuale linea elettrica realizzata per la connessione; • un corrispettivo nullo nel caso di interventi su rete esistente derivanti dalla richiesta di connessione • la riduzione delle garanzie finanziarie (50%). In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi necessari a cura del gestore di rete responsabile, quest'ultimo è tenuto a versare al soggetto richiedente, nel caso di impianti da collegare alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, un importo determinato dall' Autorità Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica con potenze complessive fino a 50 kW il servizio di connessione è sempre erogato in Bassa Tensione, mentre viene lasciata discrezionalità alle imprese distributrici per potenze complessive di connessione superiori a tale soglia. Per quanto riguarda le connessioni in Bassa Tensione (con tensione sino a 1 kV) l'Autorità ha previsto che i produttori paghino solo il 50% dei corrispettivi definiti a forfait. Gli sconti applicati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non comportano minori ricavi per i gestori di rete in quanto la parte dei corrispettivi non applicata ai produttori viene posta a carico del conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3. Nel caso di realizzazione di connessioni che necessitano di lavori semplici, il tempo di realizzazione è pari a 30 giorni lavorativi, mentre nel caso di realizzazione di connessioni che necessitano di lavori complessi il tempo di realizzazione è pari a 120 giorni lavorativi . Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra M % del costo totale della connessione e 5 euro, per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 180 giorni.
Fonte:GSE |