DECRETO 26 agosto 1993, n. 412 |
DECRETO 26 agosto 1993, n. 412 Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta' dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonche' di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata; c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di Enti pubblici; d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto pervisto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; |