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DECRETO 22 dicembre 1986, n. 917 |
DECRETO 22 dicembre 1986, n. 917
art. 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non
inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto,
per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del
predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta (73); |